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Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 27/04/1982 (Rv. 420484 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DELLA PROVVIGIONE PER L'ATTIVITÀ COMPIUTA DAL MEDIATORE ANCHE IN CASO DI RECESSO DALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420484-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE LA CORRESPONSIONE DELLA PROVVIGIONE PER L'ATTIVITÀ COMPIUTA DAL MEDIATORE ANCHE IN CASO DI RECESSO DALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE - VALIDITÀ.*

Seppure nello schema tipico della mediazione il diritto alla provvigione consegue al verificarsi della condicio iuris della conclusione dell'affare per effetto dell'intervento del mediatore, è tuttavia consentito alle parti - nell'ambito dei poteri di autonomia ad esse spettanti - di rendere atipica la mediazione stessa dando al rapporto una regolamentazione diversa, come con la previsione del pagamento del compenso al mediatore per l'attività esaurientemente compiuta, anche nel caso di recesso dalla conclusione dell'affare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)