Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 13 ottobre 1993, causa C-378/92
Epigrafe
Sentenza della Corte
13 ottobre 1993
Nella causa C-378/92,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dai signori Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado del Estado, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emanuel Servais,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso volto a far dichiarare che il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare e di mettere in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1988, 88/658/CEE, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU L 382, pag. 15), è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 5 e 189 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G. E Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P. J. G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 settembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 12 ottobre 1992, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare e mettere in vigore, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1988, 88/658/CEE, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU L 382, pag. 15; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.
punto 2
La direttiva dispone, all'art. 3, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1o luglio 1990, e che essi ne informano immediatamente la Commissione.
punto 3
Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal governo spagnolo in merito alla trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale e non disponendo di alcun'altra informazione che le permettesse di costatare che il Regno di Spagna aveva adottato le disposizioni necessarie a tale scopo, la Commissione iniziava contro detto Stato il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato CEE.
punto 4
Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono ripresi in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 5
II governo spagnolo ammette che la direttiva non è stata trasposta entro il termine prescritto. Esso osserva solamente che il ritardo al riguardo è dovuto a taluni problemi afferenti, da una parte, alla pluralità dei ministeri competenti e, d'altra parte, all'adozione della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1992, 92/5/CEE, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE e modifica la direttiva 64/433/CEE (GU L 57, pag. 1); tale direttiva avrebbe cambiato il contenuto delle modifiche apportate dalla direttiva controversa alla direttiva 77/99/CEE. Esso segnala comunque che è in corso il procedimento per l'adozione delle misure di recepimento richieste.
punto 6
Poiché il Regno di Spagna è venuto meno ai suoi obblighi specifici stabiliti dalla direttiva, è privo di interesse accertare se, per questo motivo, esso sia del pari venuto meno ai suoi obblighi ex art. 5 del Trattato (v. sentenza 19 febbraio 1991, causa C-374/89, Commissione/Belgio, Race. pag. I-367, punto 13 della motivazione).
punto 7
Si deve pertanto dichiarare l'inadempimento.
Sentenza › Sulle spese
punto 8
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente e dev'essere quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non adottando e non mettendo in vigore entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1988, 88/658/CEE, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Firme
Due
Mancini
Moitinho de Almeida
Diez de Velasco
Kakouris
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 ottobre 1993.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente
O. Due