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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 145 del 1992

Decisione
decisa il 1992-03-17, depositata il 1992-03-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:145
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18174

  • Regione puglia
  • Contabilità regionale
  • Legge regionale rinviata dal governo
  • Riapprovazione a maggioranza semplice
  • Ritenuta necessità di approvazione a maggioranza assoluta
  • Lamentata violazione dell'art. 127 Cost.
  • Intervenuta revoca della deliberazione regionale di riapprovazione (ed emanazione di una nuova legge disciplinante la materia)
  • Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
Cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca, da parte della regione, della delibera legislativa - di riapprovazione della legge rinviata - impugnata nel ricorso statale. - S. nn. 177/1982, 434/1987, 967/1988, 87/1990.

Norme impugnate

  • legge regionale Puglia 11 ottobre 1991

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata l'11 ottobre 1991 dal Consiglio regionale, intitolata "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla contabilità regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 novembre 1991, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1991; Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta, per il ricorrente.
punto 1
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata a maggioranza semplice l'11 ottobre 1991 e comunicata al Commissario del Governo il 18 ottobre 1991, intitolata "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla contabilità regionale". Il ricorrente, muovendo dal rilievo che la legge impugnata è stata riapprovata senza modificazioni con riguardo agli articoli non interessati dal rinvio governativo e che, quindi, non può essere considerata come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, deduce la illegittimità costituzionale della stessa legge in riferimento all'articolo appena menzionato, in quanto in sede di riapprovazione essa avrebbe dovuto raccogliere la maggioranza assoluta dei voti.
punto 2
La Regione Puglia non si è costituita nel presente giudizio.
punto 3
In prossimità dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si comunica che il Consiglio regionale della Puglia, in data 12 novembre 1991, ha revocato la deliberazione consiliare n. 60 dell'11 ottobre 1991, contenente la legge regionale impugnata, e che, nel contempo, la stessa materia è stata disciplinata dalla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11. Come riferito in narrativa e come risulta dal verbale dell'Adunanza del Consiglio regionale della Regione Puglia svoltasi in data 12 novembre 1991, la deliberazione consiliare avente ad oggetto "Riesame legge regionale "Modificazioni alla L.R. 30 maggio 1977, n. 17, concernente "Norme sulla contabilità regionale", è stata revocata. La materia del contendere nel presente giudizio è pertanto cessata (v. sentt. nn. 177 del 1982, 434 del 1987, 967 del 1988 e 87 del 1990).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze