diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 510 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-26, depositata il 1987-12-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:510
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3867

  • Competenze civile
  • Minori
  • Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
  • Tribunale per i minorenni
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
In assenza di argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in precedenti pronunce, va dichiarata la manifesta infondatezza delle riproposte questioni di costituzionalità. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 102 Cost. - dell'art. 68 L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui ha demandato alla competenza del Tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità nel caso di minori; questione dichiarata non fondata con S.n. 193 del 1987 e manifestamente infondata con O.nn. 394 e 395/1987).

Norme impugnate

  • art. 68 legge 14 maggio 1983, n. 184
  • art. 38, comma 1, codice civile (disposizioni di attuazione del)

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori), promosso con ordinanze emesse il 28 gennaio 1987 dal Tribunale per i minorenni di Torino e il 26 maggio 1987 dal Tribunale per i minorenni di Trento, iscritte rispettivamente ai nn. 272 e 323 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 31 e 32, prima serie speciale dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1987, e il Tribunale per i minorenni di Trento, con ordinanza emessa il 26 maggio 1987, hanno denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, nuovamente sostituendo l'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, ha demandato alla competenza del Tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità "nel caso di minori"; che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestatamene infondata, perché già dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1987;
punto 2
Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno, quindi, riuniti; che effettivamente le questioni proposte sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondate con ordinanze n. 394 e n. 395 del 1987 e che nei provvedimenti dei giudici a quibus non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino e dal Tribunale per i minorenni di Trento con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze