Sez. 5, Sentenza n. 2737 del 19/07/2016 Cc. (dep. 20/01/2017) Rv. 268912 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza pubblica - Esclusione - Artt. 309 e 127 cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost. e 6 Convenzione EDU - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 127 cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, 111 e 117 Cost. e 6 Convenzione EDU, nella parte in cui non prevedono la celebrazione dell'udienza di riesame in forma pubblica, qualora richiesta dall'interessato, in quanto nel procedimento incidentale "de libertate" il giudice non è chiamato ad assumere prove o ad accertare o ricostruire fatti ma a decidere, nel rispetto di termini assai stringenti, questioni prospettate dalle parti sulla base degli atti depositati nel fascicolo. (In motivazione, inoltre, la S.C. ha precisato che nella fattispecie, trattandosi di vicenda cautelare relativa a un procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il dato testuale dell'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione EDU giustificava comunque la deroga al generale principio della pubblicità delle udienze a tutela dell'ordine pubblico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)