Sez. U, Sentenza n. 5052 del 21/05/1998 (Rv. 515628 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 - Funzionario nominato dal CIPE a norma della legge 219 del 1981 per l'ultimazione delle operazioni in corso - Potere di individuare nuove aree - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
L'ordinanza del 30 marzo 1989 con la quale il CIPE, in attuazione dell'art. 84 ultimo comma della legge 14 maggio 1981 n. 219 (di conversione del decreto - legge 19 marzo 1981 n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981) nonché dell'art. 2 del D.L. 30 giugno 1986 n. 309 (convertito nella legge 9 agosto 1986 n. 472) ha preposto un unico Funzionario alle esistenti strutture accentrando nelle sue mani il compito di ultimare le eventuali operazioni in corso non attribuisce a detto funzionario il potere di individuare nuove aree, in quanto questa attività di individuazione, anche se effettuata al fine di completare più ampi programmi di ricostruzione, già avviati mediante precedenti individuazioni e occupazioni, comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 80 comma quinto del citato D.L. n. 75 del 1981, con compressione del diritto soggettivo del privato sul fondo.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84, Decreto Legge 30/06/1986 num. 309, Legge 09/08/1986 num. 472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)