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Sez. 6, Sentenza n. 220 del 29/11/1996 Ud. (dep. 15/01/1997) Rv. 207112 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Norme transitorie - Sentenza pronunciata a conclusione del giudizio abbreviato previsto dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 247 - Ricorso per cassazione - Rispetto dei termini e delle forme di cui agli artt. 585 e 581 cod. proc. pen. - Erroneo svolgimento del giudizio abbreviato in udienza pubblica anziché in camera di consiglio ed erroneo avviso del deposito della sentenza in base all'art. 151 cod. proc. pen. del 1930 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207112-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)

Avverso la sentenza pronunciata a conclusione del giudizio abbreviato previsto dall'art. 247 del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il ricorso per cassazione va proposto nei termini indicati dall'art. 585 e nelle forme previste dall'art. 581 del medesimo codice. Tale principio non subisce deroghe nell'ipotesi di anomalie del giudizio di appello, erroneamente svoltosi con le forme dell'udienza pubblica anziché con quelle della camera di consiglio, né rileva la circostanza che del deposito della motivazione della sentenza, avvenuto nei termini di legge, sia stato erroneamente dato avviso, come prevedeva l'art. 151 del codice del 1930, agli imputati, i quali, altrettanto erroneamente, avevano presentato dichiarazione di impugnazione nei tre giorni dalla emissione della sentenza. Invero, una volta che vi sia stata la scelta del rito abbreviato, con le conseguenze del giudizio allo stato degli atti e dell'applicazione del beneficio premiale, la disciplina delle impugnazioni è quella prevista dal nuovo rito ed essa non può subire influenze da eventuali inosservanze di norme processuali per le quali non è prevista alcuna sanzione processuale e che quindi rientrano nell'ambito di mere irregolarità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 247 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)