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Sez. 2, Sentenza n. 601 del 06/03/1971 (Rv. 350318 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - ANTICIPAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ASSEGNI FAMILIARI AD ESTRANEI ALLA IMPRESA - DIRITTO DI RIVALSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350318-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - PAGAMENTO - ANTICIPAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ASSEGNI FAMILIARI AD ESTRANEI ALLA IMPRESA - DIRITTO DI RIVALSA - ESCLUSIONE.*

La legge fa Obbligo al datore di lavoro di anticipare con denaro proprio gli assegni familiari ai suoi dipendenti, salvo il diritto al conguaglio, ma non autorizza i privati a corrispondere a titolo di assegni familiari delle somme a persone estranee alla loro impresa e, conseguentemente, non puo concedere loro una rivalsa per tali somme nei confronti dell' INPS.*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 24, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)