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Sez. L, Sentenza n. 16848 del 10/11/2003 (Rv. 568007 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - CONTRIBUTI (PRESTAZIONI ALL'ISTITUTO ASSICURATORE) | Società cooperative di produzione e lavoro - Erogazione del t.f.r. - Soci lavoratori - Disciplina ex legge n. 196 del 1997 - Equiparazione ai lavoratori subordinati - Contributi versati nel periodo anteriore alla entrata in vigore di detta legge - Efficacia ai fini delle erogazioni del t.f.r. a carico del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, ex art. 24, comma 1, di detta legge - Conseguente obbligo di nuova corresponsione dei contributi stessi, restituiti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 1995, dichiarativa della insussistenza dell'obbligo di versamento per detto periodo - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568007-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - CONTRIBUTI (PRESTAZIONI ALL'ISTITUTO ASSICURATORE)

L'art. 24, comma 1, della legge n. 196 del 1997 (che, nel sancire la equiparazione dei soci delle cooperative di lavoro ai lavoratori subordinati, tra l'altro, in tema di tutela previdenziale con riguardo al trattamento di fine rapporto, ha stabilito che i contributi previdenziali versati dalle cooperative stesse in favore dei propri soci lavoratori al Fondo di garanzia gestito dall'INPS nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge, e restituiti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 1995, che aveva escluso la obbligatorietà di detta corresponsione con riferimento a quel periodo, dovessero essere nuovamente versati) manifestamente non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, posto che tale norma attribuisce efficacia ai versamenti precedenti la data di entrata in vigore della legge n. 196 del 1997 ai fini delle relative prestazioni, determinando l'obbligo a carico del Fondo di garanzia di corrispondere le quote di trattamento di fine rapporto maturate prima di detta data, solo con riguardo ai soci delle cooperative che abbiano versato i contributi, godendo le stesse della copertura del Fondo per il periodo pregresso, a differenza di quelle che, non avendo corrisposto i contributi nello stesso periodo, si trovano in una situazione differente dalle prime.

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)