Sez. 4, Sentenza n. 3011 del 19/12/2024 Cc. (dep. 27/01/2025) Rv. 287503-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REVOCA | Udienza di comparizione predibattimentale - Instaurazione a seguito di revoca del decreto penale di condanna - Vizi del provvedimento di revoca - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REVOCA
Nell'udienza di comparizione predibattimentale, incardinata a seguito di revoca del decreto penale di condanna ex art. 460, comma 4, cod. proc. pen., non è possibile fare valere vizi afferenti a tale provvedimento, essendo esso inoppugnabile. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'ordinamento non riconosce all'imputato alcun diritto a che il procedimento a suo carico sia definito con decreto penale di condanna, piuttosto che con rito ordinario, neanche nel caso in cui il decreto penale sia stato emesso, ma successivamente revocato, a causa della nullità della relativa notifica).
Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)