Disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruenti di mutui e di contributi dello Stato
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, per la vendita e la locazione degli immobili destinati ad uso alberghiero;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937 XV, n. 1561, per la costituzione e il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;
Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, contenente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera;
Ritenuta la necessita' assoluta ed urgente di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. La destinazione degli edifici adibiti ad uso di albergo e costruiti, migliorati o ampliati coi mutui e coi contributi previsti dai Regi decreti-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e 16 settembre 1937-XV, n. 1669, non potra' essere mutata senza l'autorizzazione del Ministro per la cultura popolare.
2. Il mutamento della destinazione degli edifici di cui al comma precedente e' disciplinato dalle norme contenute nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, e da quelle della presente.
Art. 2
1. Il Ministro per la cultura popolare allorche' riconosca che un albergo o una pensione posti in un edificio che non abbia prevalente destinazione alberghiera, sia indispensabile alle esigenze del turismo nazionale, puo' dichiarare applicabili le disposizioni contenute nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, limitatamente ai locali occupati dall'albergo o dalla pensione.
Art. 3
1. Allorche' il locatario di un edificio adibito prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda intenda attuare miglioramenti, nuovi impianti o trasformazione di servizi, puo' chiedere la rinnovazione del contratto di locazione anche due anni prima della scadenza del contratto, osservate per il resto le disposizioni della legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692.
Art. 4
1. La legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, avra' attuazione fino al 31 dicembre 1943-XXII, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa. La legge anzidetta avra' applicazione nei confronti anche degli edifici che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda dopo la data di pubblicazione del presente decreto, nonche' dei contratti di locazione, nuovi o rinnovati, stipulati dopo la medesima data di pubblicazione.2345
2. Il procedimento di esecuzione davanti all'autorita' giudiziaria e' sospeso fino a definizione della procedura amministrativa pendente sugli stessi beni davanti al Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
4. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Alfieri - Solmi - Di Revel - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 102. - Mancini