diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 (Rv. 648686 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Contestazione sulla persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle prove - Qualificazione - Vizio di insufficienza della motivazione - Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella formulazione successiva al d.l. n. 83 del 2015 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648686-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie (nella specie, per aver considerato il contrasto tra le dichiarazioni rese da una stessa persona in dibattimento e nel corso delle indagini preliminari) attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5), Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B), Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)