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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Prima Sezione ampliata) del 10 settembre 2025, causa T-58/24

Decisione
decisa il 2025-09-10
ECLI
ECLI:EU:T:2025:843

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 10 settembre 2025 Servizi digitali – Regolamento (UE) 2022/2065 – Decisione della Commissione che stabilisce l’importo del contributo per le attività di vigilanza per il 2023 – Articolo 43, paragrafi da 3 a 5, del regolamento 2022/2065 – Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1127 – Metodo di calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento Nella causa T-58/24, TikTok Technology Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata da E. Batchelor e M. Frese, avvocati, ricorrente, contro Commissione europea, rappresentata da O. Gariazzo, P.-J. Loewenthal e L. Armati, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata), composto da R. Mastroianni (relatore), presidente, M. Brkan, I. Gâlea, T. Tóth e W. Valasidis, giudici, cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza dell’11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, TikTok Technology Ltd, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione di esecuzione C (2023) 8173 final della Commissione, del 27 novembre 2023, che stabilisce l’importo del contributo per le attività di vigilanza applicabile a TikTok ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

punto 2
La ricorrente è lo stabilimento principale, nell’Unione europea, del fornitore del servizio di memorizzazione TikTok. Tale servizio, che è stato lanciato nell’Unione, nella sua versione attuale, nell’agosto 2018, consente ai suoi utenti di cercare, guardare e diffondere video, nonché di interagire, comunicare e condividere contenuti con altri utenti.
punto 3
Conformemente all’articolo 43, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1; in prosieguo: il «DSA»), la Commissione europea addebita ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (in prosieguo: le «PMG») e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (in prosieguo: i «MRMG»), designati come tali in applicazione dell’articolo 33 di detto regolamento, un contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascuno dei loro servizi così designati, stabilito mediante un atto di esecuzione, al fine di coprire i costi stimati che essa deve sostenere in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma del DSA. Conformemente all’articolo 43, paragrafo 4, di detto regolamento, la Commissione determina detto contributo applicando la metodologia da essa stabilita in un atto delegato, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 43, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
punto 4
Il 2 marzo 2023, la Commissione ha adottato, a tal fine, il regolamento delegato (UE) 2023/1127 che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio con le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati dalla Commissione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (GU 2023, L 149, pag. 16).
punto 5
Il 25 aprile 2023 la Commissione ha adottato la decisione C(2023) 2720 final, che designa TikTok come PMG, conformemente all’articolo 33, paragrafo 4, del DSA.
punto 6
Il 26 aprile 2023 tale decisione è stata notificata alla ricorrente in quanto stabilimento principale nell’Unione del fornitore di TikTok. Una copia di ciascuna decisione è stata inviata a ByteDance, la società che controlla il gruppo di soggetti giuridici al quale appartiene la ricorrente.
punto 7
Il 29 settembre 2023, la Commissione ha comunicato alla ricorrente l’importo provvisorio del contributo per le attività di vigilanza annuale per quanto riguarda TikTok, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato 2023/1127, una copia del quale è stata inviata anche a ByteDance. Il 12 ottobre 2023 la ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione.
punto 8
Il 27 novembre 2023 la Commissione ha adottato la decisione impugnata che stabilisce l’importo del contributo annuale per le attività di vigilanza applicabile a TikTok per il 2023. Tale importo è stato determinato, conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, secondo comma, del DSA, secondo la metodologia e le procedure definite nel regolamento delegato 2023/1127, in particolare al suo articolo 5. Ai fini della determinazione di detto importo, la Commissione si è rivolta, segnatamente, a due operatori terzi, la SensorTower e la Similarweb, e ha seguito una metodologia comune a tutti i PMG e MRMG, che essa ha allegato alla decisione impugnata, per calcolare il numero medio mensile di destinatari attivi nell’Unione (in prosieguo: il «NMDA») dei servizi designati e ripartire tra questi ultimi il contributo annuale per le attività di vigilanza, conformemente ai principi enunciati all’articolo 43 del DSA. Anche una copia di tale decisione è stata inviata a ByteDance.

Conclusioni delle parti

punto 9
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: annullare la decisione impugnata; condannare la Commissione alle spese.
punto 10
La Commissione chiede che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; in subordine, in caso di annullamento dell’articolo 5, paragrafi 2 o 4, del regolamento delegato 2023/1127 o della decisione impugnata, mantenere gli effetti di detto regolamento o di detta decisione fino a quando essa non abbia adottato le misure necessarie per porre rimedio ai vizi constatati; condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

punto 11
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, cinque motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del DSA e, in via di eccezione, sull’illegittimità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2023/1127; il secondo, sulla violazione dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera c), del DSA e, in via di eccezione, sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato 2023/1127; il terzo, sulla violazione dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del DSA e, in via di eccezione, sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato 2023/1127; il quarto, sulla violazione dell’articolo 43, paragrafo 2, del DSA e, in via di eccezione, sull’illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato 2023/1127, e il quinto, sulla violazione del diritto di essere ascoltato, quale sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dell’obbligo di motivazione.

In diritto › Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del DSA e, in via di eccezione, sull’illegittimità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2023/1127

punto 12
A sostegno del primo motivo, la ricorrente deduce, in sostanza, cinque parti, vertenti, la prima, sul fatto che il ricorso alla metodologia comune non sarebbe lecito; la seconda, sulla violazione dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del DSA, in combinato disposto con l’articolo 3, primo comma, lettera p), del DSA, relativo alla definizione giuridica del NMDA; la terza, sul fatto che il metodo utilizzato nella decisione impugnata per stimare il NMDA tratta le piattaforme in modo discriminatorio; la quarta sul fatto che né l’articolo 43 del DSA né l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2023/1127 forniscono una base giuridica per l’adozione di un metodo di calcolo del NMDA in un atto di esecuzione e, la quinta, su un’eccezione di illegittimità riguardante l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2023/1127.
punto 13
Il Tribunale considera che occorre esaminare, anzitutto, la prima e la quarta parte congiuntamente.
punto 14
Con la prima parte, la ricorrente contesta, in sostanza, alla Commissione di aver determinato l’importo del contributo sulla base di una stima del NMDA che, a suo avviso, non è prevista dal DSA, e ciò mentre, da un lato, essa avrebbe dovuto basarsi sulle cifre dichiarate dagli stessi fornitori e, dall’altro, qualora tali cifre le fossero apparse incomplete o imprecise, essa avrebbe potuto esercitare i poteri che le sono riconosciuti dal DSA per ottenere qualsiasi informazione complementare presso questi ultimi.
punto 15
La Commissione ritiene, dal canto suo, che nulla nel DSA ostasse a che, per ragioni di trasparenza, di parità di trattamento e di riservatezza, essa facesse ricorso ai dati, a suo avviso affidabili, che erano stati raccolti da due operatori terzi e indipendenti, nel breve lasso di tempo a sua disposizione per adottare gli atti di esecuzione relativi ai contributi.
punto 16
Con la quarta parte, la ricorrente fa valere che nessuna base giuridica autorizza la Commissione ad adottare, mediante un regolamento delegato o mediante un mero atto di esecuzione come la decisione impugnata, un metodo di calcolo del NMDA nell’ambito dell’articolo 43 del DSA. La Commissione avrebbe quindi tentato di riscrivere il DSA, di eludere le procedure di adozione degli atti delegati e di creare un secondo metodo parallelo di calcolo del NMDA che avrebbe portato ad una cifra diversa da quella utilizzata ai fini della designazione dei servizi (articolo 24, paragrafo 2, del DSA).
punto 17
Orbene, secondo la ricorrente, al fine di preservare una coerenza tra il NMDA di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del DSA e quello di cui all’articolo 33 del DSA, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare lo stesso NMDA dichiarato dai fornitori i cui servizi sono stati designati ai fini dell’applicazione dell’articolo 24 del DSA.
punto 18
In ogni caso, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia confuso atto di esecuzione e atto delegato e che essa non fosse legittimata ad adottare detto metodo in un atto di esecuzione senza rispettare l’articolo 33, paragrafo 3, e l’articolo 87 del DSA. Inoltre, a suo avviso, la Commissione non ha adottato il regolamento delegato 2023/1127 sulla base dell’articolo 33, paragrafo 3, del DSA e il metodo di calcolo del NMDA non figura nel regolamento delegato 2023/1127, bensì nella decisione impugnata.
punto 19
Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata rinvia illegittimamente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2023/1127 per giustificare il ricorso da parte della Commissione a «qualsiasi altra informazione a [sua] disposizione» al 31 agosto di un determinato anno per calcolare il NMDA, dal momento che tale disposizione non costituisce una base per la determinazione dei contributi per le attività di vigilanza della decisione impugnata e che, in ogni caso, l’articolo 43, paragrafo 4, del DSA non autorizza la Commissione a «ottenere dati nuovi o diversi in materia di NMDA» ai fini della determinazione dei contributi.
punto 20
La Commissione osserva che le procedure di designazione e di determinazione dei contributi sono giuridicamente distinte e perseguono finalità diverse. A suo avviso, l’articolo 43, paragrafo 5, del DSA non menziona l’articolo 24, paragrafo 2, del DSA e si limita a menzionare che il contributo deve essere proporzionato al NMDA. In tal senso, il DSA sarebbe stato effettivamente rispettato. La Commissione sostiene di non essere quindi tenuta né ai sensi dell’articolo 43 del DSA né ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2023/1127 a utilizzare i NMDA dichiarati dai fornitori, ma che essa gode di un margine di discrezionalità al riguardo per ricorrere anche a «qualsiasi altra informazione a [sua] disposizione».
punto 21
La Commissione precisa che la metodologia allegata alla decisione impugnata aveva il solo scopo di informare i fornitori dei dati e delle fonti di informazioni utilizzate, che era poi sfociata in una metodologia comune e che le aveva consentito di adempiere il suo obbligo di motivazione. Tale metodologia non sarebbe quindi «una metodologia per calcolare il [NMDA], ai fini [dell’articolo 33,] paragrafo 1 [del DSA] e dell’articolo 24, paragrafo 2, [del DSA]» ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del DSA, ma semplicemente una metodologia che descrive come la Commissione abbia trattato e utilizzato i dati relativi al NMDA che erano a sua disposizione. La Commissione sostiene poi di non aver violato l’articolo 43 del DSA, ma di essere stata costretta a «ritrattare tali dati in un modo o nell’altro» al fine di conformarsi al DSA e al regolamento delegato 2023/1127.
punto 22
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del DSA, relativo alla designazione delle piattaforme online e dei motori di ricerca online come PMG o MRMG, «[l]a Commissione, previa consultazione del [comitato europeo per i servizi digitali], può adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 [del DSA] al fine di integrare le disposizioni del [DSA] definendo la metodologia per il calcolo del [NMDA] ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 24, paragrafo 2, [del DSA] e garantendo che la metodologia prenda in considerazione gli sviluppi tecnologici e di mercato».
punto 23
Peraltro, secondo l’ultima frase dell’articolo 33, paragrafo 4, primo comma, del DSA, quando adotta una decisione che designa un PMG o un MRMG, «[l]a Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, [del DSA] o delle informazioni richieste a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, [del DSA] e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione».
punto 24
Inoltre, per quanto riguarda la determinazione del contributo per le attività di vigilanza, l’articolo 43, paragrafi da 3 a 5, del DSA recita: «3. Ai fornitori di [PMG] e di [MRMG] è addebitato un contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun servizio per il quale sono stati designati a norma dell’articolo 33 [del DSA]. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano l’importo del contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun [PMG] e [MRMG]. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione applica la metodologia stabilita nell’atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo e rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 88 [del DSA]. 4. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 87 [del DSA] che stabiliscano la metodologia e le procedure dettagliate per: (...) b) la determinazione dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza di cui al paragrafo 5, lettere b) e c); (...) Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 5. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 e l’atto delegato di cui al paragrafo 4 rispettano i seguenti principi: (...) b) il contributo annuale per le attività di vigilanza è proporzionato al [NMDA] di ciascuna [PMG] o di ciascun [MRMG] designati a norma dell’articolo 33 [del DSA]; (...)».
punto 25
Conformemente all’articolo 87, paragrafo 4, del DSA, prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro. Inoltre, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 6, del medesimo regolamento, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea possono sollevare obiezioni prima dell’entrata in vigore di tale atto.
punto 26
Infine, per quanto riguarda la determinazione dell’importo di base per servizio, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato 2023/1127 dispone quanto segue: «1. Per ciascun servizio designato soggetto ai contributi per le attività di vigilanza a norma dell’articolo 3, l’importo di base per l’anno n è calcolato come quota dei costi annuali complessivi stimati per l’anno n+1 a norma dell’articolo 2, proporzionalmente al [NMDA] del servizio designato, in linea con il coefficiente (U) di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e (...) in linea con il coefficiente (T) (...), secondo la formula seguente: 2. Il coefficiente (U) per il calcolo dell’importo di base per ciascun servizio designato ha il valore indicato nell’allegato II corrispondente al [NMDA] in milioni di utenti, arrotondato per difetto alle centinaia di migliaia. Il [NMDA] di ciascun servizio designato che determina il coefficiente applicabile a norma del primo comma del presente paragrafo è quello risultante dai dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del [DSA], o dalle informazioni prescritte a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, di tale regolamento, o da qualsiasi altra informazione a disposizione della Commissione, disponibile al 31 agosto dell’anno n. (...)».
punto 27
Nel caso di specie, al punto 31 della decisione impugnata viene precisato che il NMDA di ciascun servizio designato, che determina il coefficiente (U) applicabile per la determinazione del contributo per le attività di vigilanza, può risultare dai dati comunicati dal fornitore del servizio, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del DSA, dalle informazioni richieste in forza dell’articolo 24, paragrafo 3, del medesimo regolamento o da qualsiasi altra informazione a disposizione della Commissione.
punto 28
Inoltre, al punto 32 della decisione impugnata, si afferma che, tenuto conto delle diverse metodologie, della diversa disponibilità di informazioni pubbliche su di esse, dei diversi gradi di precisione e delle diverse fonti di dati utilizzate dai fornitori dei servizi designati per calcolare il NMDA dei loro servizi, nonché della riservatezza rivendicata da alcuni di tali fornitori, occorreva basarsi su una metodologia comune e su fonti di dati comuni per applicare il coefficiente (U) in modo coerente tra i diversi servizi designati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2023/1127. Sulla base della metodologia comune e delle fonti di dati comuni contenute nell’allegato alla decisione impugnata, la Commissione ha quindi calcolato il NMDA di TikTok e il coefficiente (U) corrispondente, necessari per determinare l’importo del contributo per le attività di vigilanza fatturato alla ricorrente (v. punto 33 della decisione impugnata) (v. punto 33 della decisione impugnata).
punto 29
Inoltre, al punto 38 della decisione impugnata, la Commissione ha sottolineato l’esistenza di difficoltà, derivanti da diverse ragioni, nel reperire le informazioni sul NMDA delle PMG e dei MRMG nonché sulla metodologia sulla quale i fornitori si erano basati per calcolare il loro NMDA. Di conseguenza, la Commissione ha indicato che le era impossibile, entro i termini previsti all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2023/1127, procedere a un confronto affidabile dei NMDA dichiarati tra i diversi servizi designati per la determinazione del contributo per le attività di vigilanza, conformemente all’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del DSA. Peraltro, essa ha giustificato il ricorso a fonti di dati terze con la finalità e la diversa natura della procedura relativa alla determinazione dei contributi per le attività di vigilanza rispetto a quella relativa alla designazione delle PMG e dei MRMG (v. punto 39 della decisione impugnata).
punto 30
Infine, in risposta all’argomento, sollevato dalla ricorrente nell’ambito del procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata, secondo il quale la metodologia comune sarebbe priva di base giuridica, la Commissione osserva, al punto 34 della decisione impugnata, che l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2023/1127 le consente di identificare il NMDA ai fini della determinazione del contributo per le attività di vigilanza, sulla base dei dati comunicati dai fornitori, delle informazioni richieste dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali o di qualsiasi altra informazione a disposizione della Commissione. Sulla base della disposizione e delle informazioni disponibili al 31 agosto dell’anno in corso, la Commissione afferma quindi di aver elaborato una metodologia comune a tal fine, come indicato al punto 32 della decisione impugnata.
punto 31
Il Tribunale esaminerà se il DSA consenta il ricorso a una metodologia comune di calcolo del NMDA (prima parte del primo motivo) prima di valutare se, nel caso di specie, la Commissione abbia violato l’articolo 43 di detto regolamento adottando una siffatta metodologia nell’ambito di un atto di esecuzione (quarta parte del primo motivo).
punto 32
In primo luogo, è giocoforza constatare che nessuna disposizione del DSA o del regolamento delegato 2023/1127 osta a che la Commissione segua una determinata metodologia per il calcolo del NMDA. Inoltre, occorre rilevare, al pari della Commissione, che l’elemento pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 43 del DSA non è il NMDA in termini assoluti di ciascun servizio designato, bensì il suo valore relativo rispetto agli altri servizi designati.
punto 33
Nel caso di specie, la Commissione poteva validamente nutrire dubbi circa la coerenza d’insieme dei metodi di calcolo del NMDA utilizzati dai diversi fornitori, tanto più che essa non disponeva dei dati di alcuni di essi.
punto 34
Ne consegue che essa era legittimata a utilizzare una metodologia comune anche ai fini della trasparenza e della parità di trattamento di detti fornitori, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 43 del DSA, la ripartizione dei costi della vigilanza deve essere proporzionata al NMDA di ciascun servizio designato, di modo che la prima parte deve essere respinta.
punto 35
Inoltre, poiché dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato 2023/1127 risulta (v. punto 26 supra) che quest’ultimo non impone alcuna gerarchia tra le tre fonti di informazione indicate, essendo queste chiaramente presentate come derivanti da un’alternativa, la Commissione non era tenuta, nel caso di specie, a privilegiare o a ignorare una di esse. Pertanto, la Commissione ha giustamente deciso di basarsi su «qualsiasi altra informazione a [sua] disposizione» ai sensi della norma summenzionata.
punto 36
In secondo luogo, dall’economia generale e dagli obiettivi del DSA risulta che la nozione di «NMDA» deve essere intesa in modo uniforme e coerente, indipendentemente dal contesto e dalla finalità della sua applicazione, il che è, del resto, confermato dal considerando 77 di detto regolamento. Infatti, se l’intenzione del legislatore fosse stata quella di prevedere regimi giuridici distinti a seconda che il fine dell’utilizzo del NMDA fosse la designazione di un servizio come rientrante nelle PMG o nei MRMG oppure la determinazione del contributo per le attività di vigilanza, esso l’avrebbe previsto espressamente, secondo termini chiari e precisi.
punto 37
Pertanto, sebbene la Commissione sia certamente legittimata ad adottare una metodologia comune di calcolo del NMDA, essa non può tuttavia sottrarsi al controllo della procedura di adozione degli atti delegati, quale prevista, in particolare, all’articolo 87, paragrafi 4 e 6, del DSA, limitandosi ad allegare tale metodologia comune a ciascun atto di esecuzione.
punto 38
Infatti, conformemente all’articolo 43, paragrafo 4, del DSA, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati che stabiliscano, nei dettagli, la metodologia e le procedure da utilizzare per determinare i contributi per le attività di vigilanza individuali di ciascun fornitore e, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del medesimo regolamento, tali contributi devono essere proporzionati al NMDA di ciascuna PMG o di ciascun MRMG.
punto 39
Inoltre, l’articolo 4 del regolamento delegato 2023/1127 precisa le modalità per determinare l’importo di base, per ciascun servizio, mediante una formula contenente in particolare il coefficiente (U), il cui valore corrisponde al NMDA di ciascun servizio interessato, senza tuttavia includervi un metodo di calcolo del NMDA in quanto tale.
punto 40
Orbene, poiché il calcolo del NMDA era necessario per la determinazione del contributo per le attività di vigilanza di ciascun servizio in forza dell’articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del DSA, la Commissione lo ha calcolato basandosi su una «metodologia comune», che essa ha tuttavia allegato alla decisione impugnata nonché agli atti di esecuzione indirizzati agli altri fornitori di servizi designati (v. punto 32 della decisione impugnata).
punto 41
Se è vero che, come sottolineato dalla Commissione, contrariamente all’articolo 33, paragrafo 3, del DSA, l’articolo 43 del medesimo regolamento non riguarda esplicitamente l’adozione di un atto delegato per stabilire la metodologia di calcolo del NMDA, resta il fatto che detto articolo impone alla Commissione un obbligo di garantire che i contributi per le attività di vigilanza annuali siano proporzionati al NMDA di ciascun servizio designato, fissando al contempo il metodo e le procedure da utilizzare per la determinazione di questi ultimi nell’ambito di un atto delegato e non di un atto di esecuzione.
punto 42
In altri termini, da un’interpretazione contestuale e sistematica delle disposizioni pertinenti del DSA risulta che, sebbene esso non faccia esplicitamente riferimento alla metodologia menzionata all’articolo 33 del DSA, l’articolo 43 del medesimo regolamento crea un collegamento esplicito tra il metodo di determinazione dei contributi per le attività di vigilanza annuali, che non può che essere fissato mediante l’adozione di un atto delegato, e i NMDA dei servizi designati alla luce dei quali devono essere determinati i contributi.
punto 43
Di conseguenza, la metodologia per calcolare il NMDA è inerente alla determinazione del contributo per le attività di vigilanza e deve essere considerata un elemento essenziale e indispensabile di tale calcolo.
punto 44
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della Commissione vertente sul fatto che l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato 2023/1127 fornisce dettagli sufficienti sul calcolo del NMDA, occorre constatare, al pari della ricorrente, che detta disposizione non contiene dettagli relativi a tale calcolo ulteriori rispetto a quelli forniti dal DSA stesso. Infatti, sebbene l’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato 2023/1127 e l’ultima frase dell’articolo 33, paragrafo 4, primo comma, del DSA abbiano finalità diverse, vale a dire il calcolo del NMDA, rispettivamente, per la determinazione dei contributi e per la designazione di PMG o di MRMG, occorre constatare che le fonti di informazione indicate in tali due disposizioni per ottenere il NMDA sono identiche.
punto 45
Pertanto, poiché, come ricordato al punto 43 supra, il calcolo del NMDA è un elemento essenziale e indispensabile per la determinazione del contributo, l’obbligo della Commissione, previsto dall’articolo 43, paragrafo 4, del DSA, di adottare in un atto delegato la metodologia e le procedure «dettagliate» per la determinazione dei contributi comporta, implicitamente, ma necessariamente, l’obbligo di determinare in un siffatto atto, quantomeno, elementi sufficientemente dettagliati del metodo di calcolo del NMDA.
punto 46
In ogni caso, l’articolo 43, paragrafo 4, del DSA impone alla Commissione, in sostanza, di precisare e concretizzare il DSA sviluppando in un atto delegato dettagli che non sono stati definiti dal legislatore (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/Commissione, C-286/14, EU:C:2016:183, punto 50). Orbene, poiché, nel regolamento delegato 2023/1127, la Commissione si limita a indicare, in generale, tre fonti di informazione, ossia i dati comunicati dal fornitore in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del DSA, le informazioni richieste in forza dell’articolo 24, paragrafo 3, del DSA e qualsiasi altra informazione a sua disposizione, non si può considerare che la Commissione ha rispettato l’articolo 43, paragrafo 4, del DSA.
punto 47
Peraltro, limitandosi ad affermare, in udienza, che l’inserimento di una metodologia di calcolo del NMDA troppo dettagliata in un atto delegato non sarebbe appropriata e che una siffatta soluzione sarebbe «controproducente», in quanto ciò comporterebbe il rischio di dover aggiornare tale metodologia da un anno all’altro, in particolare alla luce di nuove soluzioni di stima, la Commissione non ha sufficientemente dimostrato in che modo la metodologia comune allegata alla decisione impugnata sarebbe eccessivamente dettagliata alla luce della formulazione, pur chiara e precisa, dell’articolo 43, paragrafo 4, del DSA.
punto 48
Del resto, un siffatto argomento contraddice altresì il considerando 77 del DSA, secondo il quale «[s]ulla determinazione del [NMDA] possono incidere gli sviluppi del mercato e tecnici e pertanto alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare le disposizioni del [suddetto] regolamento mediante l’adozione di atti delegati che stabiliscano la metodologia per determinare i destinatari attivi di una piattaforma online o di un motore di ricerca online».
punto 49
Inoltre, l’argomento sollevato dalla Commissione in udienza, secondo cui la scelta di non includere informazioni dettagliate nel regolamento delegato 2023/1127 risponderebbe a una preoccupazione connessa alla tutela del segreto commerciale e dei dati riservati delle società terze utilizzati per effettuare il calcolo delle NMDA, non può essere accolto. Infatti, da un lato, la Commissione non ha dimostrato in che modo la riservatezza di taluni dati sarebbe tutelata più in un atto di esecuzione come la decisione impugnata che in un atto delegato. Dall’altro lato, è giocoforza constatare che, in ogni caso, le informazioni riservate alle quali fa riferimento la Commissione non figurano né nel regolamento delegato 2023/1127 né nella metodologia comune allegata alla decisione impugnata, cosicché tale argomento non può che essere respinto.
punto 50
In tali circostanze, dal momento che il NMDA è tanto un elemento essenziale del metodo di determinazione del contributo per le attività di vigilanza quanto una nozione che occorre intendere in modo uniforme e coerente nell’insieme del DSA (v. punto 36 supra), dall’articolo 43, paragrafo 3, del DSA, in combinato disposto con l’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, risulta che, adottando la metodologia di calcolo del NMDA in un atto di esecuzione e non in un atto delegato, la Commissione ha violato l’articolo 43, paragrafi da 3 a 5, e l’articolo 87 del DSA.
punto 51
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti della Commissione.
punto 52
Infatti, in primo luogo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la metodologia comune allegata alla decisione impugnata non può essere considerata una mera spiegazione motivata del modo in cui il NMDA è stato calcolato, ma, come attesta il titolo stesso dell’allegato, una vera e propria metodologia di calcolo dettagliata.
punto 53
Sebbene possa servire a far comprendere il ragionamento seguito dalla Commissione e sia comune a tutti i fornitori, come sottolineato dalla Commissione in udienza, resta il fatto che una siffatta metodologia, per il suo tenore letterale, il suo contenuto e la sua lunghezza, presenta le caratteristiche di un documento di carattere generale destinato ad applicarsi a tutti i fornitori, e non un mero elemento della motivazione della decisione impugnata.
punto 54
In secondo luogo, occorre rilevare che, poiché nessuna disposizione del DSA, né del regolamento delegato 2023/1127 abilita la Commissione a integrare o concretizzare la metodologia e le procedure di cui all’articolo 43, paragrafo 4, del DSA, mediante un atto di esecuzione, anche il fatto di aver allegato la metodologia comune alla decisione impugnata è privo di qualsiasi base giuridica.
punto 55
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere la quarta parte del primo motivo e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti, addebiti o motivi dedotti dalla ricorrente o statuire sulla domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento presentata da quest’ultima.

In diritto › Sul mantenimento degli effetti della decisione impugnata

punto 56
La Commissione chiede al Tribunale di mantenere, nel caso in cui quest’ultimo annulli l’articolo 5, paragrafi 2 o 4, del regolamento delegato 2023/1127 o la decisione impugnata, gli effetti di detto regolamento o della decisione impugnata fino a quando la Commissione non abbia adottato le misure necessarie per porre rimedio ai vizi constatati. Tale sospensione sarebbe necessaria, dato che un siffatto annullamento inciderebbe sul livello dei contributi dovuti e già pagati, per il 2023, dagli altri fornitori di servizi designati nonché sul livello globale delle risorse di cui la Commissione disporrebbe e che essa avrebbe già utilizzato per svolgere i suoi compiti di vigilanza.
punto 57
La ricorrente sostiene che una limitazione nel tempo degli effetti di un eventuale annullamento della decisione impugnata non è giustificata, in quanto un siffatto annullamento non causerebbe conseguenza negative per la Commissione o per il sistema istituito dal DSA.
punto 58
Conformemente all’articolo 264, primo comma, TFUE, se il ricorso è fondato, il Tribunale dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.
punto 59
In tal caso, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta.
punto 60
Ciò posto, in base all’articolo 264, secondo comma, TFUE, il giudice dell’Unione, ove lo reputi necessario, può precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi. A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che, per esercitare il potere conferitogli da tale disposizione, il giudice dell’Unione tiene conto del rispetto del principio della certezza del diritto e di altri interessi pubblici o privati (v. sentenza del 25 febbraio 2021, Commissione/Svezia, C-389/19 P, EU:C:2021:131, punto 72 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, punto 122).
punto 61
Infatti, l’articolo 264, secondo comma, TFUE è stato interpretato, in particolare, nel senso che esso consente, per ragioni di certezza del diritto, ma anche per evitare una discontinuità o una regressione nell’attuazione delle politiche condotte o sostenute dall’Unione, di mantenere per un periodo ragionevole gli effetti di un atto annullato [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 febbraio 2025, de Volksbank/SRB (Contributi ex ante 2018), T-406/18, EU:T:2025:151, punto 104 e giurisprudenza citata].
punto 62
Nel caso di specie, sebbene la decisione impugnata sia stata adottata in violazione dell’articolo 43, paragrafo 4, del DSA, come risulta dal punto 50 supra, il Tribunale non ha, per contro, constatato alcun errore che inficiasse l’obbligo in quanto tale della ricorrente di versare il contributo per le attività di vigilanza per il 2023.
punto 63
In tali circostanze, l’annullamento della decisione impugnata, senza prevedere il mantenimento dei suoi effetti fino alla sua sostituzione con una nuova decisione, sarebbe tale da pregiudicare l’attuazione dell’articolo 43 del DSA, il quale prevede che la Commissione addebiti ai fornitori di PMG e di MRMG un contributo annuale per le attività di vigilanza, il cui importo totale copre le spese sostenute dalla Commissione per svolgere i compiti di vigilanza affidatile dal DSA (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e SRB, C-584/20 P e C-621/20 P, EU:C:2021:601, punto 177). Infatti, se la Commissione fosse tenuta a rimborsare, con effetto immediato, l’importo del contributo per le attività di vigilanza della ricorrente nonché gli importi dei contributi di altri fornitori come quelli che hanno proposto un ricorso analogo fondato sugli stessi motivi accolti nel presente ricorso, laddove tali fornitori restano in linea di principio soggetti all’obbligo di versare detti contributi, un siffatto rimborso rischierebbe di privare la Commissione dei mezzi finanziari necessari per svolgere i compiti di vigilanza affidatile dal DSA.
punto 64
Inoltre, occorre rilevare che, tenuto conto delle ragioni che giustificano l’annullamento della decisione impugnata, vale a dire il fatto che la Commissione ha utilizzato una metodologia comune per il calcolo del NMDA allegandola agli atti di esecuzione, la Commissione non sarà in grado di adottare una nuova decisione che imponga alla ricorrente il pagamento del contributo per le attività di vigilanza, senza previamente stabilire la metodologia per calcolare il NMDA mediante un atto delegato. Spetta infatti alla Commissione, conformemente all’articolo 266, paragrafo 1, TFUE, trarre le conseguenze necessarie dall’annullamento della decisione impugnata tenendo conto non soltanto del dispositivo della presente sentenza, ma anche della motivazione che ne costituisce il necessario presupposto, in quanto essa è indispensabile per determinare il senso esatto del dispositivo (v., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2007, Italia/Commissione, C-417/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:733, punto 50 e giurisprudenza citata, e del 14 luglio 2016, Lettonia/Commissione, T-661/14, EU:T:2016:412, punto 90). Pertanto, una nuova decisione che stabilisce il contributo per le attività di vigilanza applicabile a TikTok per il 2023 potrebbe essere adottata, se del caso, solo a seguito di una modifica del regolamento delegato 2023/1127 o dell’adozione di un nuovo atto delegato che stabilisce la metodologia per calcolare il NMDA, il che, allo stato attuale, potrebbe peraltro avere un impatto sulla determinazione dei contributi per le attività di vigilanza negli atti di esecuzione adottati per il 2024.
punto 65
Di conseguenza, il rigetto della domanda di mantenimento degli effetti della decisione impugnata rischierebbe di pregiudicare la certezza del diritto e la corretta attuazione dei compiti di vigilanza che il DSA affida alla Commissione.
punto 66
Occorre quindi mantenere gli effetti della decisione impugnata fino a che siano adottati i provvedimenti necessari che l’esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza diviene definitiva.

Sulle spese

punto 67
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 68
La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione di esecuzione C(2023) 8173 final della Commissione, del 27 novembre 2023, che stabilisce l’importo del contributo per le attività di vigilanza applicabile a TikTok in forza dell’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullata. 2) Gli effetti della decisione di esecuzione C(2023) 8173 sono mantenuti fino a che siano adottati i provvedimenti necessari che l’esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza diviene definitiva. 3) La Commissione europea è condannata alle spese.

Firme

Mastroianni Brkan Gâlea Tóth Valasidis Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2025. Firme

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