Sez. 5 - , Sentenza n. 13742 del 18/05/2023 (Rv. 668275 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Oro da investimento - Regime di esenzione - Requisiti sostanziali - Peso e purezza - Rilevanza - Forma di lingotti o placchette - Necessità - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In tema di IVA, l'esenzione generale per le cessioni di oro da investimento, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 11, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che il materiale ceduto rispetti determinati requisiti di peso (superiore ad 1 grammo) e di purezza (superiore a 995 millesimi), mentre non è necessario il rispetto anche di una forma determinata (lingotto o placchetta), purché il bene di forma diversa (nella specie, in lamina) sia accettato dal mercato di riferimento.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 344, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 346, Legge 17/01/2000 num. 7 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)