DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (77/799/CEE)
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che la pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri conduce a perdite di bilancio e all'inosservanza del principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza, pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune;
considerando che il Consiglio ha, per dette ragioni, adottato il 10 febbraio 1975 una risoluzione relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare nel settore della lotta contro la frode e l'evasione fiscale sul piano internazionale3;
considerando che, dato il carattere internazionale del problema, le misure nazionali sono insufficienti, in quanto i loro effetti non si estendono al di là dei confini di uno Stato e che anche la collaborazione fra amministrazioni, in base ad accordi bilaterali, è inadeguata a far fronte alle nuove forme di frode e di evasione fiscale, che hanno sempre più un carattere multinazionale;
considerando che occorre quindi rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali all'interno della Comunità in conformità a principi e regole comuni;
considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi reciprocamente, su richiesta, informazioni per quanto riguarda un caso preciso e che lo Stato a cui viene rivolta la richiesta deve provvedere a effettuare le ricerche necessarie per ottenere tali informazioni;
considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi, a richiesta o no, ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio e in particolare allorchù viene accertato un trasferimento fittizio di utili tra imprese situate in Stati membri diversi, o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati vengono effettuate tramite un terzo paese per fruire di agevolazioni fiscali, o infine quando l'imposta, per un motivo qualsiasi, è stata o può essere elusa;
considerando che è opportuno consentire la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro quando questi due Stati lo ritengano necessario;
considerando che è opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell'ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese; che è pertanto necessario, salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce, che gli Stati membri che ricevono tali informazioni le utilizzino soltanto a fini fiscali o per sostenere le azioni giudiziarie contro chi non osservi la legislazione fiscale di detti Stati; che inoltre è necessario che tali Stati attribuiscano alle informazioni di cui sopra lo stesso carattere confidenziale che esse avevano nello Stato da cui provengono, se quest'ultimo lo richiede;
considerando che è opportuno accordare ad uno Stato membro il diritto di rifiutare lo svolgimento di ricerche o di procedere alla trasmissione di informazioni quando la legislazione o la pratica amministrativa dello Stato membro a cui si richiedono dette informazioni non autorizzi la propria amministrazione fiscale a svolgere tali ricerche nù a raccogliere o utilizzare dette informazioni per la propria conoscenza, o quando tale trasmissione sarebbe contraria all'ordine pubblico, o avrebbe la conseguenza di divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure un procedimento commerciale o ancora quando lo Stato membro al quale sono destinate le informazioni non è in grado di procedere, per ragioni di fatto o di diritto, a una trasmissione di informazioni equivalenti;
considerando che è necessaria una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione per studiare, in maniera permanente, le procedure di cooperazione e gli scambi di esperienze nei settori considerati, in particolare in quello del trasferimento fittizio di utili all'interno di gruppi di imprese, e ciò allo scopo di migliorare tali procedure e di elaborare regolamentazioni comunitarie appropriate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Disposizioni generali
1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché ogni informazione relativa all'accertamento delle imposte sui premi assicurativi, di cui all'articolo 3, sesto trattino della direttiva 76/308/CEE del Consiglio del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure5.
2. Sono considerate come imposte sul reddito e sul patrimonio, qualunque sia il sistema di riscossione, le imposte applicate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, ivi comprese le imposte sui proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sui salari e stipendi corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali di cui al paragrafo 2 sono in particolare le seguenti:
Belgio:
Impôt des personnes physiques—Personenbelasting Impôt des sociétés—Vennootschapsbelasting Impôt des personnes morales—Rechtspersonenbelasting Impôt des non-résidents—Belasting der niet-verblijfhouders
Danimarca:
Indkomstskat til staten Selskabsskat Den kommunale indkomstskat Den amtskommunale indkomstskat Folkepensionsbidragene Sømandsskat Den særlige indkomstskat Kirkeskat Formueskat til staten Bidrag til dagpengefonden
Germania:
Einkommensteuer Körperschaftsteuer Vermögensteuer Gewerbesteuer Grundsteuer
Grecia:
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φόρος ακινήτου περιουσίας
Spagna:
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas Impuesto sobre Sociedades Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas
Francia:
Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Taxe professionnelle Taxe foncière sur les propriétés bâties Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Irlanda:
Income tax Corporation tax Capital gains tax Wealth tax
Italia:
Imposta sul reddito delle persone fisiche Imposta sul reddito delle persone giuridiche Imposta locale sui redditi
Lussemburgo:
Impôt sur le revenu des personnes physiques Impôt sur le revenu des collectivités Impôt commercial communal Impôt sur la fortune Impôt foncier
Paesi Bassi:
Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vermogensbelasting
Austria:
Einkommensteuer Körperschaftsteuer Grundsteuer Bodenwertabgabe Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
Portogallo:
Contribuição predial Imposto sobre a indústria agrícola Contribuição industrial Imposto de capitais Imposto profissional Imposto complementar Imposto de mais-valias Imposto sobre o rendimento do petróleo Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes
Finlandia:
Valtion tuloverot—de statliga inkomstskatterna Yhteisöjen tulovero—inkomstskatten för samfund Kunnallisvero—kommunalskatten Kirkollisvero—kyrkoskatten Kansaneläkevakuutusmaksu—folkpensionsförsäkringspremien Sairausvakuutusmaksu—sjukförsäkringspremien Korkotulon lähdevero—källskatten på ränteinkomst Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero—källskatten för begränsat skattskyldig Valtion varallisuusvero—den statliga förmögenhetsskatten Kiinteistövero—fastighetsskatten
Svezia:
Den statliga inkomstskatten Sjömansskatten Kupongskatten Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl. Den statliga fastighetsskatten Den kommunala inkomstskatten Förmögenhetsskatten
Regno Unito:
Income tax Corporation tax Capital gains tax Petroleum revenue tax Development land tax.
Repubblica ceca:
Daně z příjmů Daň z nemovitostí Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Daň z přidané hodnoty Spotřební daně
Estonia:
Tulumaks Sotsiaalmaks Maamaks
Cipro:
Φόρος Εισοδήματος 'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Lettonia:
iedzīvotāju ienākuma nodoklis nekustamā īpašuma nodoklis uzņēmumu ienākuma nodoklis
Lituania:
Gyventojų pajamų mokestis Pelno mokestis Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis Žemės mokestis Mokestis už valstybinius gamtos išteklius Mokestis už aplinkos teršimą Naftos ir dujų išteklių mokestis Paveldimo turto mokestis
Ungheria:
személyi jövedelemadó társasági adó osztalékadó általános forgalmi adó jövedéki adó építményadó telekadó
Malta:
Taxxa fuq l-income
Polonia:
Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnopranych
Slovenia:
Dohodnina Davki občanov Davek od dobička pravnih oseb Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic
Slovacchia:
daň z príjmov fyzických osôb daň z príjmov právnických osôb daň z dedičstva daň z darovania daň z prevodu a prechodu nehnuteľností daň z nehnuteľností daň z pridanej hodnoty spotrebné dane.
Bulgaria:
данък върху доходите на физическите лица корпоративен данък данъци, удържани при източника алтернативни данъци на корпоративния данък окончателен годишен (патентен) данък
Romania:
impozitul pe venit impozitul pe profit impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți impozitul pe veniturile microîntreprinderilor impozitul pe clădiri impozitul pe teren.
4. Il paragrafo 1 si applicherà anche ai tributi di natura identica o analoga che verranno istituiti in aggiunta ai tributi di cui al paragrafo 3 o che li sostituiranno. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente e segnalano alla Commissione le date alle quali i suddetti tributi entreranno in vigore.
5. Per «autorità competenti» si intende:
in Belgio:
De Minister van financiën or an authorized representative Le Ministre des finances or an authorized representative
in Danimarca:
Skatteministeren or an authorized representative
in Germania:
Der Bundesminister der Finanzen o un suo rappresentante autorizzato
in Grecia:
Το Υπουργείο Οικονομικών o un suo rappresentante autorizzato
in Spagna:
El Ministro de Economía y Hacienda o un suo rappresentante autorizzato
in Francia:
Le ministre de l'économie o un suo rappresentante autorizzato
in Irlanda:
The Revenue Commissioners o un suo rappresentante autorizzato
in Italia:
Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o suoi rappresentanti autorizzati
in Lussemburgo:
Le ministre de finance o un suo rappresentante autorizzato
nei Paesi Bassi:
De minister van financiën o un suo rappresentante autorizzato
in Austria:
Der Bundesminister für Finanzen o un suo rappresentante autorizzato
in Portogallo:
O Ministro das Finanças o un suo rappresentante autorizzato
in Finlandia:
Valtiovarainministeriö or an authorized representative Finansministeriet or an authorized representative
in Svezia:
Chefen för Finansdepartementet o suo rappresentante autorizzato
nel Regno Unito:
The Commissioners of Customs and Exice o un rappresentante autorizzato per le informazioni richieste in merito alle imposte sui premi assicurativi e all'imposta sui consumi The Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato per tutte le altre informazioni
nella Repubblica ceca:
Ministr financí o un suo rappresentante autorizzato
in Estonia:
Rahandusminister o un suo rappresentante autorizzato
a Cipro:
Υπουργός Οικονομικών o un suo rappresentante autorizzato
in Lettonia:
Finanšu ministrs o un suo rappresentante autorizzato
in Lituania:
Finansų ministras o un suo rappresentante autorizzato
in Ungheria:
A pénzügyminiszter o un suo rappresentante autorizzato
a Malta:
Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un suo rappresentante autorizzato
in Polonia:
Minister Finansów o un suo rappresentante autorizzato
in Slovenia:
Minister za finance o un suo rappresentante autorizzato
in Slovacchia:
Minister financií o un suo rappresentante autorizzato
in Bulgaria:
Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите
in Romania:
Ministerul Finanțelor Publice o un suo rappresentante autorizzato
Art. 2 Scambio su richiesta
1. L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro di comunicargli le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per quanto concerne un caso specifico. L'autorità competente dello Stato cui la richiesta di informazioni è rivolta non è tenuta ad ottemperare a tale richiesta se risulta che l'autorità competente dello Stato richiedente non ha esaurito ie abituali fonti di informazione che avrebbe potuto utilizzare, secondo le circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta.
2.
Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro cui la richiesta è rivolta fa eseguire, se del caso, le indagini necessarie per ottenere dette informazioni.
Per procurarsi le informazioni richieste, l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.
Art. 3 Scambio automatico
Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, con regolarità, ove si tratti di certe categorie di casi determinati nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'articolo 9.
Art. 4 Scambio spontaneo
1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in loro possesso, all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato, quando:
a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione od un esonero d'imposta anormali nell'altro Stato membro;
b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro;
c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente di un altro Stato membro, svolte per il tramite di una stabile organizzazione appartenente a detti contribuenti o per il tramite di uno o più terzi, situati in uno o più paesi, sono tali da comportare una diminuzione di amposta nell'uno o nell'altro Stato membro od in entrambi;
d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta, risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese;
e) in uno Stato membro a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento d'imposta in quest'altro Stato membro.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nel quadro della procedura di consultazione stabilita dall'articolo 9, estendere lo scambio di informazioni previsto al paragrafo 1 a casi diversi da quelli ivi contemplati.
3. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi, in ogni altro caso, senza preventiva richiesta, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in loro possesso.
Art. 5 Termini per la trasmissione
L'autorità competente dello Stato membro che dovrà fornire informazioni in virtù dei precedenti articoli provvede alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In caso di difficoltà o di rifiuto di fornire tali informazioni, detta autorità competente dovrà immediatamente informare l'autorità richiedente, indicando la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.
Art. 6 Collaborazione dei funzionari dello Stato interessato
Per l'applicazione delle disposizioni che precedono, l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni e l'autorità competente dello Stato al quale le informazioni sono destinate, possono accordarsi, nel quadro della procedura di consultazione di cui all'articolo 9, per autorizzare la presenza, nel primo Stato membro, di funzionari dell'amministrazione fiscale dell'altro Stato membro. Le modalità di applicazione di questa disposizione sono determinate nell'ambito di questa stessa procedura.
Art. 7 Clausola di segretezza
1.
Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale. Tuttavia, tali informazioni:
devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta,
devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta e unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga al momento della loro trasmissione iniziale,
non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fissati o ai fini di un procedimento giudiziario o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta.
Inoltre, gli Stati membri possono fornire le informazioni di cui al primo comma da usare per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE4.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro, quando la sua legislazione o la sua pratica amministrativa stabiliscono per scopi interni limiti più severi di quelli previsti in detto paragrafo, di fornire delle informazioni qualora lo Stato, cui le informazioni sono fornite, non si impegni a rispettare detti limiti più severi.
3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni può permetterne l'utilizzazione per altri fini nello Stato richiedente quando, secondo la propria legislazione, la loro utilizzazione è possibile per questi scopi simili nelle stesse circostanze.
4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può transmetterle a quest'ultima previo accordo dell'autorità competente che le ha fornite.
Art. 8 Limite allo scambio di informazioni
1. La presente direttiva non impone allo Stato membro al quale sono richieste informazioni alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, se la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato non consente all'autorità competente di condurre tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste.
2. La trasmissione delle informazioni può essere rifiutata quando porterebbe a divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale, o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico.
3. L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni quando lo Stato membro che le richiede, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo d'informazioni.
Art. 8 bis Notifica
1. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte contemplate dalla presente direttiva.
2. La richiesta di notificazione indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e precisa il nome, l'indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l'identificazione dello stesso.
3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e le notifica, in particolare, la data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.
Art. 8 ter Controlli simultanei
1. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare per due o più Stati membri, tali Stati possono decidere di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, al fine di scambiarsi le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente i soggetti di imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa le pratiche che, a suo parere, dovrebbero essere oggetto di un controllo fiscale simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Essa precisa il termine entro il quale tali controlli dovrebbero essere effettuati.
3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente alla quale è stato proposto un controllo simultaneo conferma all'autorità omologa l'assenso o le comunica il rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo.
4. Ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.
Art. 9 Consultazioni
1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, hanno luogo, se necessario, delle consultazioni, in seno a un comitato, fra:
le autorità competenti degli Stati Membri in causa, su richiesta di una delle due parti nel caso di questioni bilateriali;
le autorità competenti dell'insieme degli Stati membri e della Commissione, su richiesta di una di dette autorità o della Commissione, soltanto nei casi in cui non si tratti di questioni esclusivamente bilateriali.
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, consentire ad altre autorità, da esse designate, di stabilire contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi.
3. Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su questioni bilaterali nei settori oggetto della presente direttiva, salvo per la disciplina di casi particolari, ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, metterà al corrente di tale accordo le autorità competenti degli altri Stati membri.
Art. 10 Comunicazione delle esperienze
Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, seguono costantemente lo svolgimento della procedura di cooperazione prevista dalla presente direttiva e si comunicano i risultati delle esperienze realizzate, in particolare in materia di prezzi di trasferimento di imprese di uno stesso gruppo, allo scopo di migliorare tale cooperazione e di elaborare, se del caso, delle regolamentazioni comunitarie in tali settori.
Art. 11 Applicabilità di norme più favorevoli in materia di assistenza reciproca
Le disposizioni precedenti non incidono sulle norme che prevedono degli obblighi più estesi risultanti da altri atti giuridici circa lo scambio di informazioni.
Art. 12 Disposizioni finali
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1979 e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle successive disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.