Sez. 2 - , Ordinanza n. 2988 del 31/01/2019 (Rv. 652435 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE | Inosservanza delle distanze legali - Dedotto esercizio del diritto di prevenzione - Conseguenze.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE
Allorquando il convenuto in azione possessoria - per turbativa del possesso derivante dall'inosservanza della distanza legale rispetto a una preesistente costruzione dell'attore - prospetti la legittimità del proprio operato come conseguenza delle modalità di esercizio del diritto di prevenzione da parte dell'attore stesso, è indispensabile, sia pure ai soli effetti possessori, accertare l'esistenza e i limiti di tale diritto, sicché non comporta violazione del divieto del cumulo del petitorio con il possessorio l'indagine del giudice su detta prevenzione, volta unicamente a stabilire l'estensione delle facoltà rispetto alle quali il possessore può ricevere tutela.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)