Sez. 1 - , Sentenza n. 57901 del 18/09/2018 Cc. (dep. 20/12/2018) Rv. 274880 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Riesame della pericolosità ex art. 208 cod. pen. – Procedimento avviato durante la sospensione dell’esecuzione della misura – Criteri di cui all’art. 677 cod. proc. pen. – Applicabilità – Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
In caso di sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 212 cod. pen., la competenza per territorio relativa al procedimento di riesame della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 208 cod. pen., avviato prima che l'esecuzione della misura sia ripresa, è disciplinata dalla regola generale stabilita dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato la competenza del magistrato di sorveglianza nella cui circoscrizione si trovava l'istituto penitenziario in cui il soggetto era detenuto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 208 CORTE COST., Cod. Pen. art. 212 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)