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Sez. L, Sentenza n. 14617 del 27/06/2014 (Rv. 631644 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo - Danni da emotrasfusione - Presupposto - Indicazione specifica della trasfusione o somministrazione di emoderivati causa del danno - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631644-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di danni da emotrasfusione, la domanda amministrativa diretta ad ottenere l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, deve indicare specificamente la trasfusione alla quale si riferiscono le conseguenze dannose per le quali la prestazione assistenziale è chiesta, rispondendo tale indicazione all'esigenza di consentire alla commissione medico ospedaliera di esprimere, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della stessa legge, il proprio parere sul nesso casuale tra le infermità (o le lesioni) e la trasfusione (o la somministrazione di emoderivati).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)