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Sez. L, Sentenza n. 20947 del 03/10/2014 (Rv. 632647 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Art. 17 del c.c.n.l. per il personale della dirigenza del comparto Regioni ed autonomie locali del 10 aprile 1996 - Potere di autodeterminazione del periodo feriale - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di indennità sostitutiva delle ferie.
Stato
decisa il 2014-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632647-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

In tema di personale della dirigenza del comparto Regioni ed autonomie locali, le clausole del contratto collettivo (nella specie, l'art. 17, comma 8, del c.c.n.l. Regioni ed enti locali, del 10 aprile 1996), che prevedono che le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno in periodi programmati dal dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente, escludono l'esistenza di un diritto incondizionato del dirigente della provincia di collocarsi autonomamente e discrezionalmente in ferie, occorrendo pur sempre l'autorizzazione dei vertici dell'amministrazione. Ne consegue che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al dirigente, non è escluso il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/04/1996 art. 17, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)