Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari
Testo in vigore al
Art. 23
1. Le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, modificato dall'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
"Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facolta', sino all'anno accademico 1974-75, agli assistenti volontari in servizio.
Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.
Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Universita' o con l'Istituto, e' corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.
Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Universita' costituito da:
a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;
b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;
c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.
Il Consiglio di amministrazione determina le quote che sui proventi di cui alle lettere a) e b) sono destinate allo scopo anzidetto; tali quote, in ogni caso, non possono essere inferiori al 10 per cento dell'ammontare di ciascuno dei due proventi.
Qualora le somme del fondo previsto dal quinto comma del presente articolo risultino superiori al fabbisogno, il Consiglio di amministrazione destina la rimanenza per la costituzione di borse di addestramento didattico e scientifico secondo la disciplina prevista dalle norme vigenti".
Art. 24
1. In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.
2. L'incarico e' conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della Facolta' e Scuola, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorita' del paese di origine.
3. La documentazione di rito e' sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorita' diplomatiche attestanti che il prescelto e' in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella Universita' del paese di provenienza.
4. Con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico e' subordinato all'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
5. Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocita', in applicazione dei rispettivi accordi culturali e nel limite di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.
6. Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, e' corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine abbia a sottoporre ai due Governi.
Art. 25
1. Possono partecipare al concorso per posti di ruolo per professore aggregato anche cittadini stranieri secondo le norme che saranno indicate da apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
1. Al personale assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche proveniente, a norma del quarto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dal personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, e' riconosciuto all'atto del conseguimento della terza classe di stipendio, il servizio prestato nel ruolo di provenienza, per non piu' di quattro anni, ai fini della ulteriore progressione di carriera.
Art. 27
1. Sono istituiti complessivamente n. 25 posti di carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici in aggiunta ai posti di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dagli anni finanziari dal 1966 al 1970, di cui n. 6 dall'anno 1966, n. 7 dall'anno 1967, n. 5 dall'anno 1968, n. 5 dall'anno 1969 e n. 2 dall'anno 1970.
Art. 28
1. Sono istituiti due posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano in aggiunta ai posti di cui alla tabella D, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dall'anno finanziario 1966. La predetta tabella D, di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, e la nota in calce alla medesima sono sostituite, con effetto dalla data indicata nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e nell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, dalle seguenti: Ex coeff. di stipendio Qualifica Posti
- - -
309 Aiuto ricercatore............................. |
420 Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza |
nella qualifica di aiuto ricercatore.......... |
500 Primo ricercatore, dopo 8 anni di > 5
permanenza nella qualifica di ricercatore..... |
580 Ricercatore capo, dopo 4 anni di permanenza |
nella qualifica di primo ricercatore.......... |
La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento dei 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari".
Art. 29
1. Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 276, e' sostituito dal seguente:
"Per il servizio della Stazione astronomica geodetica di Carloforte si provvede con un aiuto astronomo o un primo astronomo appartenente al personale scientifico assegnato a ciascuno degli Osservatori astronomici a turno nell'ordine appresso indicato:
Osservatorio astronomico di Milano;
Osservatorio astrofisico di Arcetri;
Osservatorio astronomico di Roma;
Osservatorio astronomico di Padova;
Osservatorio astrofisico di Catania;
Osservatorio astronomico di Trieste;
Osservatorio astronomico di Pino Torinese;
Osservatorio astronomico di Napoli.
La designazione viene effettuata dal direttore dell'Osservatorio competente".
Art. 30
1. Al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applica il disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e il disposto dell'articolo 14 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.
2. Il congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica esteso al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano con la disposizione contenuta nel precedente comma e concesso sentito il direttore dell'Osservatorio competente per periodi complessivi non superiori a cinque anni nel decennio.
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1973, N. 580, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 NOVEMBRE 1973, N. 766
Art. 32
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, secondo le modifiche introdotte con l'articolo 31 della presente legge.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1967
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE