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Sez. L, Sentenza n. 2634 del 20/04/1985 (Rv. 440434 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE DI NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PERCHÉ DETERMINATO DALLA ATTIVITÀ SINDACALE DEL LAVORATORE - DIFETTO DI PROVA - CONSEGUENZE - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO - NECESSITÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1985-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440434-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE DI NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PERCHÉ DETERMINATO DALLA ATTIVITÀ SINDACALE DEL LAVORATORE - DIFETTO DI PROVA - CONSEGUENZE - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO - NECESSITÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO - INEFFICACIA.*

Nella disciplina della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali, la circostanza che il lavoratore deduca la nullità del licenziamento perché determinato dalla sua partecipazione ad attività sindacali, e sia conseguentemente tenuto a fornire la prova di una relazione causale fra il recesso del datore di lavoro ed una sua attività, diretta od indiretta, nell'ambito di Sindacato, non implica, in difetto di tale prova, che la legittimità di detto recesso si sottragga ai requisiti della giusta causa o del giustificato motivo, né esclude la sanzione di inefficacia del recesso stesso quando il datore di lavoro non abbia posto a suo fondamento alcuna motivazione, né con l'originaria intimazione, né successivamente, ovvero abbia enunciato una motivazione inadeguata e non pertinente (nella specie, adducendo generiche ragioni di "incompatibilità").*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)