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Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria

Testo in vigore al

Art. 37 Indennita' di licenziamento

1. La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento esclusi i casi previsti dall'art. 44, ha diritto all'operaio a percepire una indennita' nella seguente misura:

  1. a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianita' fino al 5° anno compiuto;

  2. b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto:

  3. c) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto;

  4. d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto.

2. L'indennita' di cui sopra si applica per l'anzianita' maturata posteriormente al 31 dicembre 1947: l'anzianita' gia' maturata a tale data verra' peraltro calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennita' di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.

3. Per l'anzianita' maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungera' al numero di giorni previsti dal C. N. di categoria 26 novembre 1938 mezza giornata per ogni anno per il terzo scaglione.

4. L'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese.

5. La retribuzione globale di fatto di cui al 1° comma dell'articolo s'intende comprensive di una quota parte della gratifica natalizia (8%).

Art. 38 Dimissioni

1. In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente:

  1. 1) il 50% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti salvo quanto detto al successivo comma;

  2. 2) il 75% per gli aventi anzianita', di servizio fino a 10 ani compiuti;

  3. 3) il 100% gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni compiuti.

2. Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto primo l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.

3. L'intero trattamento di cui al punto terzo e' dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del sessantesimo anno di eta' se uomo, del cinquantacinquesimo anno di eta' se donna.

Art. 39 Caso di morte

1. In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovra' corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2122) quanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento compreso il preavviso.

Art. 40 Regolamento di fabbrica

1. La disciplina del lavoro sara' regolata, oltre che degli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (regolamento di fabbrica), che dovra' essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potra' contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 41 Disciplina aziendale

1. L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori come previsto dall'organizzazione aziendale.

2. Egli deve conservare rapporti di educazione, verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.

3. In armonia con la dignita' personale dell'operaio, superiori impronteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.

4. L'azienda avra' cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio e' tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessita'.

Art. 42 Provvedimenti disciplinari

1. Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravita' e della loro recidivita'.

2. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla, direzione saranno i seguenti:

  1. a) ammonizione verbale o scritta;

  2. b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;

  3. c) sospensione dal lavoro e della retribuzione lino a tre giorni di effettivo lavoro;

  4. d) licenziamento ai sensi dell'art. 44.

Art. 43 Ammonizione - multa - sospensione

1. Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza, la multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.

2. In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione l'operaio:

  1. 1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilita' a richiederla;

  2. 2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;

  3. 3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;

  4. 4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavora rione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarita', dell'andamento del macchinario stesso;

  5. 5) che sia trovato addormentato;

  6. 6) che fumi nei locali ove ne i fatto espresso divieto;

  7. 7) che introduca senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;

  8. 8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza in tal caso l'operaio verra' inoltre allontanato;

  9. 9) che si presti a diverbio litigioso con o senza vie di fatto sempre che il litigio non assuma carattere di rissa;

  10. 10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;

  11. 11) che occulti scarti di lavorazione;

  12. 12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda;

  13. 13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interne dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione piu' grave in relazione alla entita' o alla gravita' o alla abituale recidivita' dell'infrazione.

3. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni e', devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua malattia.

Art. 44 Licenziamenti per cause disciplinari

1. Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto, per le mancanze piu' gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:

  1. a) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non della indennita' di licenziamento:

    1. 1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;

    2. 2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;

    3. 3) gravi offese verso i compagni di lavoro;

    4. 4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;

    5. 5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede;

    6. 6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12 dell'art. 43;

    7. 7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;

  2. b) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento:

    1. 1) furto;

    2. 2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;

    3. 3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;

    4. 4) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;

    5. 5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;

    6. 6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;

    7. 7) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;

    8. 8) concorrenza sleale;

    9. 9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;

    10. 10) insubordinazione grave verso i superiori.

2. Chiarimento a verbale.

3. Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12 dell'art. 43 e 4 dell'art 44-a) riguardano la consumazione di prodotti o merci nel reparti di lavorazione confezione o custodia cui il dipendente che commetta la mancanza e' addetto.
L'asportazione del prodotti o merci da parte di dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione la confezione o la custodia dei prodotti stesso rientra invece nella disposizione di cui al punto primo dell'art. 44-b).

Art. 45 Tutela igienica dei lavoratori

1. Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 46 Istruzione professionale

1. Le organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessita' di dare ad ossa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 47 Utensili di lavoro

1. L'operaio ricevera' dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sara' responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovra' essere messo in condizioni di poterli conservare.

2. Qualora l'operaio dovesse usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, ricevera' una indennita' dai concordarsi direttamente fra le parti.

Art. 48 Spogliatoi

1. Nell'azienda dovra' essere adibito a spogliatoio un locale adatto.

2. Questo locale dovra' rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche od ambientali lo permettano, metteranno a disposizioni degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.

Art. 49 Visite di inventario e visite personali

1. Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli a o visita personale all'uscita dallo stabilimento.

2. Le visite personali devono essere effettuate da personale a cio' debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in l'orma appartata; per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.

Art. 50 Inscindibilita' delle disposizioni del contratto

1. Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento.

2. Fermo la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali piu' favorevoli che, dovranno essere mantenute ad personam anche se derivanti da accordi aziendali o locali i quali vengono sostituti dal presente contratto.

Art. 51 Minimi di paga

1. I minimi di paga sono quelli riportati nelle allegate tabelle I-A) Uomini e II-b) donne.

ALLEGATO PREMI DI ANZIANITA' OPERAI TABELLA DELLE SCADENZE

Parte di provvedimento in formato grafico

INDUSTRIA DOLCIARIA - OPERAI - a) UOMINI

Paga minima oraria

Parte di provvedimento in formato grafico

INDUSTRIA DOLCIARIA - OPERAI - b) DONNE

Paga minima oraria

Parte di provvedimento in formato grafico