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Sez. 3, Sentenza n. 21735 del 25/03/2003 Cc. (dep. 16/05/2003) Rv. 224672 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO | Provvedimento del P.M. che dispone lo sgombero di edificio sequestrato - Abnormità - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224672-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

Non è abnorme - e quindi non è ricorribile per cassazione - il provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga lo sgombero di un edificio sequestrato, trattandosi di atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., come tale assoggettabile alla procedura di incidente di esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)