Sez. 1 - , Sentenza n. 91 del 04/01/2017 (Rv. 643020 - 02)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO | Sequestro penale del titolo - Obbligo della banca domiciliataria di avvisare l'emittente del sequestro del titolo e del successivo protesto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO
In assenza di specifiche disposizioni normative, la banca domiciliataria di una cambiale non è tenuta ad avvisare l’emittente del sequestro penale e del successivo protesto del titolo, elevato su richiesta della stessa dietro presentazione di una sua copia autenticata. Invero, la conoscenza del provvedimento giudiziario da parte della banca non implica necessariamente anche quella della falsificazione della cambiale, quando quest’ultima non sia riconoscibile mediante l’uso della normale diligenza richiesta ad un banchiere professionale e quando l’emittente non abbia informato la banca di avere presentato denuncia penale in ragione della presumibile contraffazione del titolo; con l’ulteriore conseguenza che la banca non è responsabile per i danni subiti dall’emittente alla sua reputazione commerciale e derivanti dal protesto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1856, Cod. Civ. art. 1857, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)