Sez. 3, Sentenza n. 291 del 26/11/2003 Cc. (dep. 09/01/2004) Rv. 226871 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | In assenza di concessione - Successiva concessione in sanatoria - Parziale o subordinata all'esecuzione di opere - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria, ex artt. 13 e 22 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora ex artt. 36 e 45 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati, ovvero parziale, o subordinata all'esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)