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Sez. U, Ordinanza n. 34502 del 26/12/2024 (Rv. 673425-01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia residenziale pubblica - Immobile occupato senza titolo - Decreto di rilascio - Opposizione - Deduzione dell’occupante di avere diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673425-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi, opponendosi al provvedimento con cui l'amministrazione gli intimi il rilascio di un immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, perché, in tal caso, è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l'ordine di rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dedotta illegittimità dell'ingiunzione di sgombero, per la mancata valutazione delle condizioni che, in base ad una legge regionale, avrebbero asseritamente consentito la regolarizzazione del rapporto locativo, non valesse a radicare la giurisdizione del g.a., integrando il suddetto provvedimento non già il risultato di una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, bensì un atto imposto dalla legge quale forma esecutiva per il recupero dell'immobile alla mano pubblica).

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)