Sez. 1, Sentenza n. 46935 del 11/07/2023 Cc. (dep. 22/11/2023) Rv. 285409-01
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTA' DI DETERMINAZIONE | Giudice della cautela che ha emesso l’ordinanza annullata dalla Corte di cassazione - Partecipazione al giudizio di rinvio - Mancata previsione di incompatibilità - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, lett. a) cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - CASI - LIBERTA' DI DETERMINAZIONE
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare annullata dalla Corte di cassazione a comporre il collegio in sede di rinvio, in quanto la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, bensì i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.
Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)