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Sez. 1, Sentenza n. 40564 del 16/09/2004 Cc. (dep. 15/10/2004) Rv. 230638 - 01

CASELLARIO GIUDIZIALE (Cod. proc. pen. 1988) - ELIMINAZIONE DELLE ISCRIZIONI | Sentenze di condanna - In ordine a reati successivamente attribuiti alla competenza del giudice di pace - Già passate in giudicato alla data di pubblicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000 - Eliminazione delle iscrizioni al casellario giudiziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230638-01

CASELLARIO GIUDIZIALE (Cod. proc. pen. 1988) - ELIMINAZIONE DELLE ISCRIZIONI

Non è consentita l'eliminazione delle iscrizioni al casellario giudiziale delle sentenze - concernenti reati successivamente attribuiti alla competenza del giudice di pace - già passate in giudicato alla data di pubblicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, neppure in virtù del principio di prevalenza della norma più favorevole, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., considerata l'inapplicabilità ai detti provvedimenti dell'art. 46 del D. Lgs. n. 274 del 2000, che riguarda l'eliminazione delle iscrizioni relative alle sentenze di condanna pronunciate dal giudice di pace, in costanza di dati presupposti, nonché l'inapplicabilità della disciplina transitoria (artt. 63, 64 e 65 D.Lgs. n. 274 del 2000) che non riguarda le sentenze di condanna già passate in giudicato alla data di pubblicazione del detto D.Lgs.. In tal caso, non sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma secondo, lett. h) del d.P.R. n. 313 del 2002, il quale, prevedendo l'eliminazione delle iscrizioni relative a condanne per reati divenuti di competenza del giudice di pace inflitte da altro giudice, fa riferimento alle condanne non irrevocabili cui è possibile applicare la sopravvenuta disciplina sanzionatoria di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000, e non si riferisce alle sentenze passate in giudicato prima delle sua vigenza, per le quali vale il principio dell'intangibilità del giudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 46, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 com. 2 lett. H CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)