Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 170 del 2016
Massime (1)
Massima n. 38968
- Bilancio e contabilità pubblica
- Legge di stabilità 2014
- Commissariamento delle amministrazioni provinciali
- Ricorsi delle Regioni Lombardia e Piemonte
- Ius superveniens
- Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte costituita
- Estinzione dei processi.
Leggi la massima
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia e Piemonte in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 81, 97, 114, 117, primo comma, e 136 Cost. nonché alla VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione ed agli artt. 15, comma 2, e 21 della legge n. 243 del 2012 - dell'art. 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014). Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia ai ricorsi, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione dei processi. In senso conforme, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 119/2016, 35/2016, 93/2015, 79/2015 e 73/2015.
Norme impugnate
- art. 1, comma 325, legge 27 dicembre 2013, n. 147
- art. 1, comma 441, legge 27 dicembre 2013, n. 147
Parametri
- art. 1 Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 5 Cost.
- art. 81 Cost.
- art. 97 Cost.
- art. 114 Cost.
- art. 117, comma 1, Cost.
- art. 136 Cost.
- Cost.
- art. 3 Carta europea dell'autonomia locale
- art. 15, comma 2, legge 24 dicembre 2012, n. 243
- art. 21 legge 24 dicembre 2012, n. 243
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), promossi dalle Regioni Lombardia e Piemonte con ricorsi notificati il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 5 ed il 7 marzo 2014 ed iscritti ai nn. 16 e 20 del registro ricorsi 2014.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni Lombardia e Piemonte e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che, con ricorsi depositati, rispettivamente, il 5 e il 7 marzo 2014, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte hanno impugnato l'art. 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 81, 97, 114, 117, primo comma (in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), 136 della Costituzione e VIII disposizione transitoria e finale Cost., nonché in relazione all'art. 15, comma 2, e 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
che, con atti depositati il 4 aprile 2014, si è costituito nei rispettivi giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati;
che, in data 5 gennaio 2016, le Regioni ricorrenti hanno depositato memoria, segnalando che, dopo la presentazione del ricorso, è entrata in vigore la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e ribadendo l'incostituzionalità delle disposizioni censurate;
che, nella medesima data, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, in entrambi i giudizi, memoria, asserendo che il mutato quadro normativo confermava la natura transitoria della normativa impugnata e la sua legittimità ed insistendo sulle proprie conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione;
che, successivamente, le Regioni Lombardia e Piemonte, con atti depositati nella cancelleria di questa Corte, rispettivamente, in data 1° e 7 giugno 2016, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;
che in data 13 giugno 2016, per entrambi i ricorsi è stata depositata accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, come da delibera del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2016.
punto 2
Considerato che, i ricorsi, aventi ad oggetto le medesime disposizioni, vanno riuniti;
che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte delle Regioni ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 119 e n. 35 del 2016, n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze