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Sez. 1, Sentenza n. 1612 del 24/06/1966 (Rv. 323201 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - OFFERTA DEL CORRISPETTIVO - FORMA - INVITO ALLA CONTROPARTE A PRESENTARSI DINANZI AL NOTAIO PER LA STIPULA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1966-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323201-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - OFFERTA DEL CORRISPETTIVO - FORMA - INVITO ALLA CONTROPARTE A PRESENTARSI DINANZI AL NOTAIO PER LA STIPULA - SUFFICIENZA.*

Il secondo comma dell'art. 2932 cod. civ., subordinando l'accoglimento della domanda di esecuzione in Forma specifica, nel caso di trasferimento della proprieta di una cosa determinata o della Costituzione o trasferimento di un altro diritto, all'offerta della prestazione corrispettiva, non si riferisce soltanto all'offerta formale, di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., ma anche all'offerta secondo gli Usi, di cui e menzione nell'art 1214 cod civ - pertanto, costituisce offerta giuridicamente efficiente, secondo gli Usi, quella del contraente che, intendendo addivenire, secondo la promessa, alla conclusione del contratto di trasferimento, inviti il promittente a presentarsi, a questo scopo, davanti al notaio, essendo implicita nell'invito l'offerta contestuale del prezzo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)