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Sez. 2, Sentenza n. 3807 del 23/10/1976 (Rv. 382496 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - IN GENERE - SALDO - CREDITO PECUNIARIO - CONFIGURABILITA - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1976-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382496-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - IN GENERE - SALDO - CREDITO PECUNIARIO - CONFIGURABILITA - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA.*

Qualora sia stato concluso un contratto di conto corrente a norma degli artt 1823 e segg cod civ, il saldo, risultante a favore di una delle parti, costituisce un credito pecuniario che, in Mancanza di patto contrario, produce interessi legali corrispettivi dal giorno della chiusura del conto, senza necessita di Costituzione in mora.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1831

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)