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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 554 del 1989

Decisione
decisa il 1989-11-30, depositata il 1989-12-14
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:554
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14362

  • Sanità pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Finanziamenti e strumenti operativi nel settore
  • Omessa assegnazione alle regioni
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La mancata conversione, entro il termine di sessanta giorni, del decreto legge impugnato, rende manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale. (Manifesta inammissibilità delle questioni concernenti gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5, del d.l. 29 maggio 1989 n. 199, impugnati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 81 Cost. ed agli artt. 48, 49 e 50 dello Statuto speciale; dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 3, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 Cost.; e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 Cost.). - O.n. 447/1989.

Norme impugnate

  • art. 1 d.l. 29 maggio 1989, n. 199
  • art. 3 d.l. 29 maggio 1989, n. 199
  • art. 5 d.l. 29 maggio 1989, n. 199
  • art. 2 d.l. 29 maggio 1989, n. 199
  • art. 4 d.l. 29 maggio 1989, n. 199

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, avente ad oggetto: "Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale" promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia-Romagna, notificati il 28 giugno 1989, depositati in cancelleria rispettivamente il 4, il 6 e l'8 luglio successivo ed iscritti ai nn. 57, 61 e 64 del registro ricorsi 1989; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 e depositato il 4 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), lamentando la violazione dell'art. 81 della Costituzione e degli artt. 48, 49 e 50 dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1); che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 e depositato il 6 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt. 3, primo comma, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28 giugno 1989 e depositato l'8 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione; che si è costituito, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
punto 2
Considerato che i ricorsi, proposti contro lo stesso decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177, serie generale, del 31 luglio 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, ord. n. 447 del 1989), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione degli articoli 81 della Costituzione e 48, 49 e 50 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli- Venezia Giulia); b) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Toscana, per violazione degli artt. 3, primo comma, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; c) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna per violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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