Sez. 5, Sentenza n. 19061 del 31/03/2010 Cc. (dep. 19/05/2010) Rv. 247502 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Assenza di elementi idonei a comprovare la pericolosità attuale del proposto - Illegittimità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
È illegittimo il decreto applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nel quale sia omessa l'indicazione di elementi idonei a comprovare la pericolosità sociale e la sua attualità, giacché, in tal caso, la motivazione è meramente apparente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui i giudici di merito hanno desunto la pericolosità del proposto- assolto, sia pure, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, incensurato e con onesto lavoro - dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, pur affermando che si trattava di dichiarazioni risalenti e generiche).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)