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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22650 del 19/10/2020 (Rv. 659372 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Decisione a contenuto non definitivo – Pronuncia di cassazione con rinvio – Liquidazione delle spese ad opera del giudice del rinvio – Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 2020-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659372-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio, avente ad oggetto una decisione a contenuto non definitivo, il giudice del rinvio è tenuto alla sola liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio aventi ad oggetto la predetta sentenza non definitiva, laddove le spese relative all'intero giudizio di merito in cui la predetta decisione non definitiva si inserisce devono essere liquidate e regolate dal giudice che pronuncia la relativa sentenza definitiva, con la quale lo stesso opera la valutazione unitaria e globale della soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)