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Sez. 1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024 (Rv. 671470-01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Direzione e
Stato
decisa il 2024-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671470-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE

coordinamento di società - Azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. - Legittimazione attiva della società eterodiretta - Esclusione - Fondamento - Legittimazione del curatore della società eterodiretta - Limiti.

159294 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI SOCIALI In genere.

In tema di gruppi societari, la società eterodiretta non è legittimata ad esperire direttamente l'azione di responsabilità nei confronti della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, poiché l'art. 2497, comma 3, c.c., nel riconoscere tale legittimazione ai soci ed ai creditori della controllata, offre un sistema di tutela completo, garantendo, ai primi, il risarcimento del pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione e, ai secondi, la difesa dell'integrità del patrimonio sociale ed evitando inammissibili duplicazioni, sicché, in caso di fallimento della società eterodiretta, il curatore è legittimato ad esercitare soltanto l'azione già spettante ai creditori sociali, non essendogli riconosciuto un generalizzato potere di rappresentanza.

Cod. Civ. art. 2497 com. 3, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2497 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)