Sez. 1, Sentenza n. 11916 del 20/02/2002 Cc. (dep. 23/03/2002) Rv. 221129 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - Decreto di citazione diretta a giudizio - Facoltà di ricorrere ai riti alternativi - Avvisi - Erronea indicazione sulla base della previgente normativa - Nullità dichiarata dal giudice monocratico - Provvedimento abnorme - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
Il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'erroneità delle indicazioni relative alla facoltà dell'imputato di ricorrere ai procedimenti speciali, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, non è abnorme, perché non si colloca al di fuori dei poteri conferiti al giudice dall'ordinamento né provoca una situazione di stasi processuale non rimediabile, con la conseguenza che, per il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti. (Nel caso di specie, gli avvisi previsti dall'art. 552 comma 1 lett. f) cod. proc. pen. erano stati formulati sulla base della normativa precedente alle modifiche apportate dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)