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Sez. 2 - , Ordinanza n. 28376 del 28/11/2017 (Rv. 646323 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Indagini esorbitanti rispetto all'incarico affidato - Estensione delle stesse alla causa del danno - Utilizzabilità - Condizioni e limiti - Sanatoria della nullità dell'accertamento per la parte esorbitante - Configurabilità - Conseguenze - Libero apprezzamento dell'accertamento in ogni sua parte - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646323-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO

Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo - così come risultanti dal testo dell'art. 696 c.p.c. anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lettera e-bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 80 del 2005 - dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento. Ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico, ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria del vizio, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)