Sez. 5, Sentenza n. 868 del 20/01/2010 (Rv. 611773 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE | Domanda di esenzione da un'imposta - Decisione - Determinazione dell'aliquota impositiva - Vizio di omessa motivazione - Esclusione - Fondamento - Implicita negazione del diritto all'esenzione - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora sia fatto valere il diritto all'esenzione da un'imposta, non incorre nel vizio di omessa motivazione la sentenza che illustri le ragioni per cui ritiene l'erogazione di una somma di denaro soggetta ad una determinata aliquota impositiva, in quanto essa, con ciò, esclude necessariamente, anche se implicitamente, la tesi opposta ed inconciliabile dell'applicabilità dell'esenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)