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Sez. U, Sentenza n. 13862 del 23/12/1991 (Rv. 475148 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Termine non inferiore a trenta giorni ex art. 415, quinto comma, cod. proc. civ. - Inosservanza - Conseguenze - Nullità - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475148-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione

L'inosservanza del termine, non inferiore a trenta giorni, che, a norma dell'art. 415, comma quinto, cod. proc. civ., deve intercorrere fra la data di notificazione del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, e la data di quest'ultima, non costituisce vizio del ricorso introduttivo, in sè considerato, tale da comportare la nullità insanabile dello stesso in caso di contumacia del convenuto, bensì vizio limitato all'atto di evocazione in giudizio del convenuto stesso, atto che, nel rito del lavoro, è autonomo rispetto all'atto introduttivo del giudizio, essendo la domanda compiutamente proposta con il deposito del ricorso. Ne segue che il vizio determinato dall'inosservanza di detto termine trova, in caso di mancata costituzione del convenuto, adeguato rimedio nella rinnovazione della notifica per altra udienza all'uopo fissata, rinnovazione da disporsi non già in applicazione analogica dell' art. 291 cod. proc. civ. ma per diretta applicazione dell'art. 162, primo comma, dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)