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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 133 del 1994

Decisione
decisa il 1994-03-24, depositata il 1994-04-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:133
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20638

  • 'Prorogatio'
  • Proroga degli organi amministrativi
  • Nuova disciplina
  • Operatività diretta nei confronti delle regioni a statuto ordinario fino all'adeguamento, da parte DI queste ultime, dei rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti
  • Contestata legittimità della normativa, (in ricorso della regione calabria) ove la stessa debba interpretarsi come vincolante in dettaglio la competenza legislativa ripartita
  • Disposizioni concernenti: il trasferimento ai presidenti degli organi collegiali del potere di designazione o nomina di titolari scaduti, in caso di inerzia degli organi stessi; la limitazione dei poteri degli organi amministrativi prorogati ai soli atti indifferibili ed urgenti; la proroga degli organi amministrativi scaduti e la validità degli atti da essi compiuti; la convalida degli atti di ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti di organi collegiali anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa
  • Ricorso della regione calabria
  • Lamentata violazione della competenza, legislativa e statutaria, della regione in materia di organizzazione degli uffici e di disciplina degli organi collegiali
  • Mancata conversione, nei termini, del decreto-legge contenente le norme impugnate
  • Manifesta inammissibilità delle questioni.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni in quanto concernenti norme contenute in decreto-legge non convertito entro i termini. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni vertenti su norme di decreti legge non convertiti, v., da ultimo, O. n. 74/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) promosso con ricorso della Regione Calabria, notificato il 14 dicembre 1993, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 1993; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 121, 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione; che, ancorché formulate nei confronti dell'intero decreto-legge, le censure della Regione Calabria concernono, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, secondo comma, 6 e 8 del decreto-legge n. 463 del 1993, ma solo per la eventualità che l'art. 9, primo comma, dello stesso decreto-legge - il quale stabilisce che le disposizioni di quest'ultimo atto si applicano nei confronti delle regioni a statuto ordinario fino a quando queste ultime non avranno adeguato i loro ordinamenti ai principi generali ivi contenuti - sia ritenuto tale da determinare l'abrogazione della normativa regionale vigente (nel caso: della legge della Regione Calabria 5 agosto 1992, n. 13, che ha adeguato la legislazione regionale ai principi dell'art. 97 della Costituzione e a quelli affermati nella sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte); che, infatti, ove l'interpretazione dell'art. 9, primo comma, del decreto-legge impugnato, fosse quella paventata dalla ricorrente, la disciplina denunziata sarebbe illegittima, in quanto: a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi scaduti, contenuta nell'art. 4, secondo comma, violerebbe sia le competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici, sia le competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, gli artt. 121 e 122 della Costituzione, se riferita alle nomine di competenza del Consiglio regionale, perché verrebbe ad attribuire al presidente del Consiglio regionale funzioni di rilevanza esterna; b) la previsione della proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi compiuti, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili (art. 3), nonché la previsione della nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti (art. 6) inciderebbero sulle competenze regionali violando l'art. 117 della Costituzione; c) la previsione della convalida degli atti di ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi collegiali sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione, e cioè sulla base dei decreti-legge che hanno preceduto quello impugnato nel presente giudizio, violerebbe sia l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, secondo comma, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia la competenza regionale in materia di organizzazione di uffici ed enti, non potendo le regioni revocare gli atti illegittimi compiuti dai loro presidenti e provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti.
punto 2
Considerato che il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 non è stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 18 gennaio 1994; che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 74 del 1994), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118, 121, 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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