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Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regolamento generale per il servizio di assistenza degli esposti, approvato con R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2900;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessita' di emanare nuove disposizioni per l'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, allo scopo di organizzarli in modo piu' congruo e razionale, e di ovviare alle deficienze che attualmente si riscontrano nel loro funzionamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. In ogni provincia il servizio d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono e' affidato, sotto le direttive e il controllo dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, alla Amministrazione provinciale la quale vi provvede o mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, curando di ricoverarli, per quanto sia possibile, insieme alle madri, quando sono poppanti, o merce' il collocamento dei medesimi a baliatico e in allevamento esterno.

2. Le provincie prive di brefotrofi debbono istituire e mantenere sale di recezione, in numero corrispondente ai bisogni di temporaneo ricovero degli infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici.

3. Dove esistano brefotrofi autonomi o altre istituzioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza degli illegittimi, l'Amministrazione provinciale sara', secondo i casi, esonerata dal servizio o tenuta a completarlo.

Art. 1-bis

1. E' data facolta' alla Amministrazione provinciale di affidare detto servizio alla Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, mediante convenzione da sottoporsi all'approvazione del Ministro per l'interno.

2. Il trasferimento del servizio stesso puo' anche essere ordinato con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 1-ter

1. Col provvedimento che approva la convenzione o ordina il trasferimento, ovvero con altro successivo, il Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, di intesa col Ministro per le finanze, fissa il corrispettivo annuo che l'Amministrazione provinciale deve corrispondere alla Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, in misura corrispondente alla media della spesa effettiva sostenuta nell'ultimo biennio dalla stessa Amministrazione provinciale per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, e comprensiva della quota-parte dovuta dai comuni, a norma delle disposizioni in vigore.

2. L'ammontare di detto corrispettivo puo' essere variato annualmente con decreto del Ministro per l'interno, di intesa col Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, quando lo richiedano le reali necessita' dell'assistenza ed in relazione alla situazione finanziaria degli enti obbligati.

Art. 1-quater

1. I provvedimenti della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, relativi al servizio di assistenza di cui al precedente articolo, effettuato in sostituzione dell'Amministrazione provinciale, sono sottoposti alla vigilanza ed alla tutela stabilite per i provvedimenti dell'Amministrazione provinciale, secondo le norme vigenti.

Art. 2

1. L'ordine di preferenza nell'applicazione dei sistemi di assistenza previsti nel primo comma del precedente articolo e' stabilito dall'Amministrazione incaricata del servizio con deliberazione motivata, tenuto conto delle condizioni economiche, morali, igieniche e assistenziali della popolazione locale.

2. La deliberazione e' sottoposta all'approvazione della Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, la quale deve promuovere in proposito il parere della Giunta esecutiva della Federazione provinciale di cui nell'art. 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Art. 3

1. Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 4 sono anticipate dalla Provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi Comuni in una proporzione determinata con decreto Reale.

2. Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli, di cui alla lettera c) dello stesso art. 4, sono anticipate dalla Provincia e fanno carico per un terzo all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, e, pel rimanente, sono ripartite in misura uguale tra la Provincia e i rispettivi Comuni.

3. Le quote assegnate ai Comuni sono tra essi ripartite dall'Amministrazione provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno, e il riparto e' reso esecutorio dal prefetto.

4. Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche per il collocamento a baliatico esterno, che, in virtu' dei loro statuti, debbano provvedere ai tigli di ignoti rinvenuti in un Comune ed ai bambini illegittimi nati nel Comune stesso, questo e' esente dal contributo.

5. Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non abbiano rendite sufficienti per l'attuazione dell'assistenza, le somme in eccedenza delle rendite sono anticipate dall'Amministrazione provinciale, salvo i contributi previsti nei commi primo e secondo del presente articolo.

6. Per ottenere il contributo, di cui al secondo comma del presente articolo, nelle spese di assistenza agli illegittimi, riconosciuti dalla sola madre, le Amministrazioni provinciali debbono comunicare all'Opera nazionale per la maternita' e l'infanzia copia del bilancio e del conto annuale.

7. A tale comunicazione non sono tenute le Amministrazioni provinciali che, in forza dei propri regolamenti, provvedono all'assistenza dei fanciulli illegittimi, riconosciuti dalle madri, senza contributo dell'Opera.

Art. 4

1. Sono ammessi all'assistenza, a norma dell'art. 1 del presente decreto:

  1. a) i fanciulli abbandonati, figli di ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi della Provincia;

  2. b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei Comuni della Provincia da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come figli di ignoti;

  3. c) ogni fanciullo nato da unione illegittima, riconosciuto dalla sola madre, quando questa possa dimostrare di trovarsi in istato di poverta' e provveda inoltre direttamente all'allattamento o allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, o gravi motivi d'ordine morale.

2. L'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza dei fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono provvede, d'intesa con l'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, all'assistenza dei fanciulli di cui alla lettera c) del presente articolo.

3. L'assistenza ... non puo' essere richiesta se il bambino abbia compiuto gli anni sei e si estende sino all'eta' prescritta per l'ammissione dei fanciulli al lavoro dalle norme legislative vigenti in materia.

4. Rimangono pero' ferme le speciali disposizioni in vigore presso i brefotrofi o le Amministrazioni provinciali, che estendano l'assistenza ad altre categorie di fanciulli, od oltre l'eta' suindicata. Restano inoltre salve le disposizioni della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e del regolamento 15 aprile 1926, n. 718, relative all'assistenza dei minori materialmente o moralmente abbandonati da parte della predetta Opera Nazionale.

5. Nelle Provincie nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l'assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere inizio dall'epoca della gestazione della madre, mediante la organizzazione di asili materni ed opere ausiliarie, coordinate coi brefotrofi e le case di recezione.

Art. 5

1. Nei casi in cui e' obbligatoria, a termini del primo comma (lettere a, b e c) del precedente articolo, l'assistenza e' dovuta, sin dal giorno della nascita, a tutti indistintamente i fanciulli che per essa abbiano titolo, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all'eta', allo stato civile, al numero dei precedenti parti, ed alle condizioni morali ed economiche della madre.

2. In tali casi, qualora dagli accertamenti, che all'uopo saranno fatti, la madre risulti appartenente ad altra Provincia, l'Amministrazione che presta l'assistenza ha diritto al rimborso della relativa spesa da parte della Provincia nel cui territorio e' compreso il Comune del domicilio di soccorso della madre stessa.

Art. 6

1. Sono sottoposti alle prescrizioni del presente decreto e a quelle del testo unico 24 dicembre 1934-XII, n. 2316, e del R. decreto 15 aprile 1926-IV, n. 718, i brefotrofi, ed in genere tutti gli istituti pubblici e privati, che, sotto qualsiasi denominazione e in qualunque forma, provvedano, in modo principale, all'assistenza dei fanciulli di cui al precedente art. 4.

2. I detti istituti debbono avere un regolamento speciale che comprenda le disposizioni d'indole sanitaria e amministrativa e un regolamento organico.

Art. 6-bis

1. La direzione dei servizi tecnico-sanitari e assistenziali nei brefotrofi e nelle case di recezione deve essere affidata ad un medico specializzato in pediatria o in puericoltura, il quale e' direttamente responsabile dei servizi di fronte all'Amministrazione.

2. La predetta direzione riferisce, con rapporti quindicinali, alla Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, dando notizie sull'andamento generale dell'istituto, e comunicando gli elenchi degli illegittimi ammessi a ciascuna forma di assistenza, la natura e la portata degli interventi, le generalita' ed il luogo di residenza delle balie e degli allevatori.

Art. 7

1. In tutti i brefotrofi ed istituti congeneri e nelle case di recezione mantenute dalle Provincie prive di brefotrofi l'ammissione degl'infanti ha luogo per consegna diretta all'istituto di assistenza o all'ufficio all'uopo incaricato.

2. Nei Comuni in cui non esistano brefotrofi o case di recezione, gli uffici municipali e i Comitati di patronato dipendenti dall'Opera Nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia debbono curare in via provvisoria, per conto del servizio di assistenza degli illegittimi, il collocamento degli infanti, che fossero loro presentati, e l'invio di essi, non appena sia possibile, al brefotrofio o nella casa di recezione della Provincia, salvo le diverse disposizioni che l'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi possa dare per il definitivo collocamento dei detti infanti nel Comune medesimo o in quelli finitimi.

Art. 8

1. Nei casi di urgenza, il Prefetto o l'Opera Nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e i suoi organi provinciali o locali dispongono il ricovero in un brefotrofio, o in un altro idoneo istituto, degl'infanti in istato di abbandono, salvo l'accertamento della competenza passiva della relativa spesa di assistenza, a norma di legge.

2. Uguale provvedimento possono adottare, anche su denunzia, in caso di rifiuto a provvedere all'assistenza di un infante da parte delle amministrazioni che vi siano obbligate.

Art. 9

1. Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo, a norma degli articoli 1 e 4 del presente decreto, la direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve compiere, nei modi che ritenga congrui, riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'infante l'allattamento materno e d'indurre la madre stessa a riconoscere il figlio.

2. La levatrice e il medico, che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'infante, son tenuti a rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini.

3. In caso di rifiuto, si applica l'art. 210 del Codice penale.

4. E' rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternita' degli illegittimi, ed e' fatta salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione degli articoli 163 e 177 del Codice penale.

5. Nulla e' innovato alle disposizioni degli articoli 190 e seguenti del Codice civile concernenti le indagini sulla maternita' e l'azione per la dichiarazione di maternita'.

Art. 10

1. La dichiarazione prevista dall'art. 378 del Codice civile non sara' ostensibile da parte della direzione dell'istituto di assistenza che all'assistito, quando abbia raggiunto la maggiore eta', o, con le debite cautele, al genitore che in qualsiasi tempo dia affidamento di riconoscerlo.

Art. 11

1. Al riconoscimento dei figli naturali, ammessi alla pubblica assistenza, quando venga compiuto con atto di notaio, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4 della tariffa annessa alla legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e 5 del decreto-legge Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058.

Art. 12

1. In caso di riconoscimento la madre ha diritto di essere informata del nome e della residenza della nutrice, qualora il bambino sia stato collocato a baliatico esterno, per poter provvedere al ritiro del proprio figlio.

2. L'amministrazione dell'istituto deve comunicare l'indirizzo dell'infante anche alla madre od al padre, che, pur non avendolo riconosciuto, diano fondata speranza di voler riconoscerlo e ritirarlo in un certo periodo di tempo da determinarsi dall'Amministrazione stessa, secondo le condizioni della persona che promette il riconoscimento.

Art. 13

1. Gli uffici municipali, i comitati di patronato dipendenti dall'Opera Nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e i medici dei Comuni della Provincia, ove abbia sede il brefotrofio o la casa di ricezione, debbono curare ed agevolare, ove ne sia il caso, il collocamento dei fanciulli presso nutrici o famiglie dei rispettivi territori comunali.

2. Nei casi di collocamento a baliatico esterno o presso allevatori, gli esposti debbono essere direttamente consegnati alle nutrici od alle famiglie che ne assumano l'allevamento.

3. E' fatto assoluto divieto alle amministrazioni dei brefotrofi e delle case di ricezione di valersi dell'opera di intermediari per il collocamento dei fanciulli, all'infuori di quelli previsti nel primo comma del presente articolo.