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Sez. 1, Sentenza n. 2012 del 28/03/1996 Cc. (dep. 07/05/1996) Rv. 204591 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena | Ai fini della durata massima della custodia cautelare - Presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale - Valutazione di tutte, e non soltanto della più grave di esse - Criterio applicabile - È quello di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen..
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204591-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena

Ai fini della determinazione della pena edittale, in relazione alla individuazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, devesi tener conto di tutte le eventuali circostanze aggravanti ad effetto speciale e non soltanto della più grave di esse, valutando i relativi aumenti di pena secondo la regola fissata dall'art. 63, comma quarto, cod. proc. pen., e cioè determinando la pena edittale derivante dall'applicazione della circostanza più grave ed aggiungendo poi l'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze, globalmente considerate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)