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Sez. U, Sentenza n. 19217 del 16/12/2003 (Rv. 568948 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Soppressione della Giunta speciale con l'entrata in vigore del T.U. espropriazioni - Decreto di esproprio emanato prima del 30 giugno 2003 - Ultrattività dell'organo di giurisdizione speciale, per le controversie in corso - Configurabilità - Fondamento normativo.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568948-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE

Nonostante l'abrogazione, con la data (30 giugno 2003) di entrata in vigore del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, delle norme relative alla istituzione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, con la conseguente soppressione di tale organo, detta giurisdizione speciale continua ad operare per le controversie in corso, allorché il decreto di espropriazione sia stato emanato prima di quella data, e ciò in quanto l'art. 57 del citato D.P.R., nel testo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, prevede la non applicabilità delle disposizioni del Testo unico - ivi comprese quelle processuali - "ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza". (Principio espresso dalle S.U. in sede di individuazione del giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento di sentenza della Giunta speciale).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 58, Decreto Legisl. 27/12/2002 num. 302 art. 1 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 CORTE COST., Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)