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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 172 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-28, depositata il 1988-02-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:172
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 10386

  • Successioni e donazioni (imposta sulle)
  • Detrazioni
  • Aliquote d'imposta
  • Limite esente
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 8, n. 2; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 4, 6, 12, 17; legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 32.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
Rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore adottare gli opportuni provvedimenti correttivi dell'incidenza dei fattori inflattivi in materia di imposte successorie. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 8, n. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 4, 6, 12 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nonché dell'art. 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nella parte in cui hanno stabilito la misura massima delle spese funerarie detraibili, nonché in quella in cui hanno approvato la tabella delle aliquote e percentuali per scaglioni e fissato il limite esente in Lit. 30.000.000 per la tassazione sui valori dell'asse ereditario netto). - cfr. S. n. 126/1979.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 10387

  • Successioni e donazioni (imposta sulle)
  • Detrazioni
  • Aliquote
  • Limite esente
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 8, n. 2; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 4, 6, 12, 17; legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 32.
  • Cost., artt. 29, primo comma, 42, ultimo comma, e 53.
Leggi la massima
I criteri di determinazione della misura massima delle spese funerarie detraibili nonché quelli riguardanti la tabella delle aliquote e percentuali per scaglioni e la fissazione del limite esente in Lit. 30.000.000 per la tassazione sui valori dell'asse ereditario netto non violano gli artt. 29, primo comma, e 42, ultimo comma, Cost., atteso lo specifico trattamento riservato alle categorie di successibili ex familia; né l'art. 53 Cost.,in quanto l'imposizione inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo l'eredità come tale, indipendentemente dal trasferimento di ricchezza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 29, primo comma, 42, ultimo comma, e 53 Cost. - degli artt. 8, n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 4, 6,, 12 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nonché dell'art. 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576). - cfr. S. n. 68/1985.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa per la riforma tributaria), dell'art. 4, 6, 12 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) e dell'art. 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; Visti l'atto di costituzione di Capello Cecilia ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1985, la Commissione tributaria di primo grado di Perugia, su ricorso proposto da Capello Cecilia ed altri contro l'Ufficio del Registro di Perugia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 53, 29, primo comma, e 42, quarto comma, della Costituzione, degli artt. 8 n. 2 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, 4, 6, 12 e 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, nonché dell'art. 32 della l. 2 dicembre 1975 n. 576 "nella parte in cui hanno stabilito la misura massima delle spese funerarie detraibili, nonché in quella in cui hanno approvato la Tabella delle aliquote e percentuali per scaglioni e fissato il limite esente in Lit. 30.000.000 per la tassazione sui valori dell'asse ereditario netto"; che si sono costituiti Capello Cecilia ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Greco, chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che la questione prospettata dal giudice a quo attiene essenzialmente agli effetti che, in materia di imposte successorie, derivano dal fenomeno dell'inflazione; che, in tema di incidenza dei detti fattori inflattivi, spetta al potere legislativo adottare gli opportuni provvedimenti correttivi, frutto di scelte politiche e riservate alla sua discrezionalità che sfugge al sindacato della Corte (sentenza n. 126 del 1979), rendendosi pertanto manifestamente inammissibile la dedotta censura di violazione dell'art. 3 Cost.; che non è poi fondata la assunta violazione dell'art. 29, primo comma, in uno al successivo art. 42, ultimo comma, atteso lo specifico trattamento riservato alle categorie di successibili ex familia; che va esclusa del pari la violazione dell'art. 53, poiché l'imposizione inerente alla successione è in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo l'eredità come tale, indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (sentenza n. 68 del 1985); che peraltro - giusta l'art. 11 della legge 17 dicembre 1986 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni) - ricorrendone gli estremi il valore imponibile potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento dell'accertato;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 n. 2 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa per la riforma tributaria), 4, 6, 12 e 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disposizioni dell'imposta sulle successioni e donazioni), nonché dell'art. 32 l. 2 dicembre 1975 n. 576 (Disciplina in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost, dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sovrariportate nel presente dispositivo, sollevata in riferimento agli artt. 29, primo comma, 42, ultimo comma, 53 Cost., dalla medesima ordinanza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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