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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 609 del 1987

Decisione
decisa il 1987-12-11, depositata il 1987-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:609
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3959

  • Espropriazione per pubblico interesse
  • Aree esterne ai centri abitati
  • Indennità di esproprio
  • Commisurazione
  • Criteri
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale intervenute riguardo a due serie di norme succedutesi nel tempo in materia di commisurazione dell'indennità di esproprio, nonché il formarsi in argomento di una conseguente giurisprudenza della Corte di cassazione,rendono necessaria una decisione di restituzione degli atti al giudice a quo, affinché questi accerti, alla stregua di tali elementi, se la questione sollevata sia tuttora rilevante, esaminando se la fattispecie oggetto del giudizio innanzi a sé debba ancora considerarsi regolata dalla norma denunziata. (Restituzione degli atti al giudice a quo in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma terzo, L. 22 ottobre 1971, n. 865, denunziato - in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost. - in quanto commisura l'indennità di espropriazione per le aree esterne ai centri abitati, al valore medio delle singole regioni agrarie. Tale articolo è stato modificato dall'art. 14 della L. n. 10/1977, dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 19 stessa legge, con sentenza n. 5/1980; successivamente la misura dell'indennità è stata disciplinata dalla L. n. 385/1980, ritenuta anch'essa illegittima con sentenza n. 223/1983. In seguito, sono intervenute al riguardo le sentenze della Corte di cassazione nn. 5401/1984 e 4091/1985).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1975 dalla Corte di Appello di Napoli, iscritta al n. 1333 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di costituzione di Colucci Teresa nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 in quanto, commisurando l'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri abitati, al valore medio delle singole regioni agrarie, contrasterebbe con l'art. 42, terzo comma, Cost.;
punto 2
Considerato che, la norma impugnata è stata modificata dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977, applicabile alle indennità non ancora definite in forza dell'art. 19 della stessa legge; che tali ultimi articoli sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5; che, successivamente, la misura dell'indennità di espropriazione è stata disciplinata dalla l. 29 luglio 1980, n. 385, dichiarata a sua volta illegittima con la sentenza 19 luglio 1983, n. 223; che la Corte di Cassazione, a seguito di tali pronunce, ha eleborato una giurisprudenza con la quale, da un lato ha affermato che la sentenza n. 5 del 1980 concerne solo l'espropriazione delle aree con destinanzione edilizia (Cass. 24 ottobre 1984, n. 5401); dall'altro che, riguardo a tali aree, l'indennità va liquidata a norma della l. 25 giugno 1865, n. 2359 (Cass. 8 luglio 1985, n. 4091); che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante alla stregua di quanto anzi detto, esaminando se la fattispecie oggetto del giudizio a quo debba ancora considerarsi regolata dalla norma impugnata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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