Sez. 2, Sentenza n. 123 del 19/01/1971 Ud. (dep. 31/12/1971) Rv. 119630 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN MATERIA DI COMPETENZA - MEZZI D'IMPUGNAZIONE - (TASSATIVITA) - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ART 36 COD PROC PEN - NON IMPUGNABILITA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN MATERIA DI COMPETENZA - MEZZI D'IMPUGNAZIONE - (TASSATIVITA) - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - ANNULLAMENTO DI SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ART 36 COD PROC PEN - NON IMPUGNABILITA - FATTISPECIE.*
La sentenza con la quale il giudice d'appello annulli, a norma dello art 36, comma secondo, cod proc pen, la decisione impugnata, ordinando la trasmissione degli Atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso, non e soggetta a impugnazione quando l'incompetenza per materia del primo giudice venga affermata per essere stata ritenuta l'esistenza di una circostanza aggravante non applicata nel giudizio di primo grado, ma che risultava dalla stessa contestazione; in tale ipotesi, infatti, la sentenza del giudice d'appello risolve una questione di Competenza con riferimento alla contestazione originaria. (nella specie, essendo stati contestati all'imputato i reati di truffa e appropriazione indebita nella qualita di produttore libero di una societa alle dipendenze dell'agente della societa stessa, e stato ritenuto che fosse stata anche contestata, pur non essendo stato citato l'art 61 n 11 cod pen che la prevede, la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)