Sez. U, Sentenza n. 242 del 26/01/1968 (Rv. 331144 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DELLA CASSAZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DELLA CASSAZIONE.*
La suprema Corte, nelle questioni di giurisdizione, ha il potere di accertare attraverso l'esame diretto degli Atti i presupposti di fatto sulla base dei quali la giurisdizione va determinata. (fattispecie in cui la suprema Corte, quale giudice dei presupposti di fatto, ha stabilito che il convenuto straniero non aveva tempestivamente eccepito in primo grado la carenza di giurisdizione del giudice italiano, ma, difendendosi anteriormente nel merito, aveva implicitamente accettato la giurisdizione italiana). (V. Sentenze nn. 904-67, massima n.327103, 1414-66, massima n. 322805).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)