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Sez. 3, Sentenza n. 6275 del 04/06/1993 (Rv. 482680 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento dei danni - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A) - In genere | Giudizio di risarcimento - Interruzione a causa della liquidazione coatta amministrativa della impresa assicuratrice - Riassunzione o prosecuzione contro il commissario liquidatore ovvero contro l'I.N.A. - Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentato dall'impresa cessionaria del portafoglio - Effetti - Estensione del contradditorio all'impresa cessionaria ovvero nei confronti del commissario liquidatore - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482680-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento dei danni - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o I.N.A) - In genere

In tema di assicurazione obbligatoria, il giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, interrotto a causa della liquidazione coatta amministrativa della impresa assicuratrice, può essere indifferentemente riassunto e proseguito contro il suo commissario liquidatore, per una sentenza di condanna opponibile all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri ai sensi dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, o anche solo contro l'I.N.A. - Fondo di garanzia per le vittime della strada - rappresentato dall'impresa cessionaria del portafoglio, senza alcuna necessità di estendere il contradditorio, nel primo caso, all'impresa cessionaria e, nel secondo caso, nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)