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Sez. 3, Ordinanza n. 3879 del 14/11/1997 Cc. (dep. 10/01/1998) Rv. 209400 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - SEQUESTRO | Delle cose rinvenute a seguito della perquisizione - Perquisizione illegittima - Effetti sul successivo sequestro - Limiti.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209400-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - PERQUISIZIONI - SEQUESTRO

Il principio dell'invalidità derivata del sequestro probatorio, per cui lo stesso, allorché è eseguito all'esito di una perquisizione illegittima, non è utilizzabile come prova nel processo, trova un limite con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 253, comma primo, cpp. Secondo tale previsione il sequestro probatorio è obbligatorio non solo per il corpo di reato che venga ritrovato nel corso della perquisizione in quanto dimostrativo in via immediata del collegamento della cosa stessa con l'illecito penale, ma anche per le cose pertinenti al reato, in quanto siano indispensabili per l'accertamento dei fatti e della responsabilità penale ipotizzati a carico dell'indagato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)