Sez. 3, Sentenza n. 30575 del 20/05/2014 Ud. (dep. 11/07/2014) Rv. 259905 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Apertura di "pareti finestrate" - Modifica dei prospetti - Permesso di costruire - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, l'apertura di "pareti finestrate" sulla facciata di un edificio, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di un intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore", e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività. (Fattispecie in cui l'intervento era consistito nella realizzazione di alcune "luci" su di una parete verso l'esterno).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 30, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 1444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)